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Riduzione della tassa sui rifiuti, il contributo è assoggettato a Iva
GTRES

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di riduzione della tassa sui rifiuti. Vediamo quanto precisato, in particolare, per le utenze non domestiche e l'applicazione dell'Iva.

Con la risposta n. 402, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se in seguito della pandemia un Comune ha applicato la riduzione della tassa sui rifiuti (Tari) ad alcune categorie di utenze non domestiche, considerando una produzione di rifiuti inferiore, il contributo per compensare le perdite dovrà essere fatto concorrere alla base imponibile Iva. Questo perché, come spiegato, esiste un nesso di reciprocità tra il Comune e il gestore beneficiario. Il contributo-sostegno deve quindi essere fatturato dal gestore in regime di split payment

In precedenza, la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/2013, ha precisato che "un contributo rileva ai fini Iva in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive nel quale le somme ricevute sono il compenso per il servizio effettuato".

Nel caso in esame, il contributo erogato a favore del gestore, sebbene previsto in via eccezionale, è in ogni caso inserito "in un rapporto tra due parti in cui una si obbliga a fornire all'altra una prestazione di servizi". Il contributo per la riduzione della tassa sui rifiuti, dunque, rientra "nella base imponibile Iva dell'operazione resa dal gestore e dovrà essere fatturato da quest'ultimo in regime di split payment".
 

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