Il Fisco chiarisce se, in tema di superbonus 110 per cento, il promissario acquirente ha diritto all'agevolazione. Vediamo quanto precisato.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, è stato domandato: "Sto per stipulare un contratto di compromesso per l'acquisto di un appartamento in un condominio. È vero che in qualità di 'promissario acquirente' ho diritto ad usufruire del superbonus 110% per i lavori edilizi che inizieranno a breve?".
Nel rispondere, il Fisco ha ricordato che, in linea generale, il superbonus 110 per cento spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Se si possiedono i requisiti richiesti e sussistono le condizioni necessarie per poter beneficiare del superbonus 110 per cento, il promissario acquirente è tra i soggetti che hanno diritto all'agevolazione. Attenzione però: è necessario che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell'immobile.
In questa situazione, ha spiegato il FIsco, come previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessaria "l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, essendo implicitamente accordata con l'immissione anticipata nel possesso dell'immobile".




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