
Per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di una villetta a schiera che fa parte di un condominio orizzontale è possibile beneficiare del bonus mobili? Il quesito arriva dopo le modifiche introdotte con il decreto Energia e il declassamento per l’installazione di un impianto fotovoltaico da manutenzione straordinaria a manutenzione ordinaria. Vediamo cosa è necessario sapere e quali sono le novità.
Fotovoltaico, manutenzione ordinaria e bonus mobili
La questione è stata affrontata da “Il quesito del Lunedì” del Sole 24 Ore. Nello specifico, è stato domandato:
“Il proprietario di una villetta a schiera, facente parte di un condominio orizzontale, installa - a ottobre 2022 - un impianto fotovoltaico sul tetto della stessa. L’intervento, che non è condominiale, fruisce della detrazione del 50 per cento. Tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto Energia (Dl 17/2022, convertito in legge 34/2022), tale soggetto può beneficiare del bonus mobili? Il decreto Energia declassa, infatti, l’installazione di un impianto fotovoltaico da manutenzione straordinaria a manutenzione ordinaria; di conseguenza, si pone il dubbio su come dev’essere inquadrata la situazione ai fini del bonus mobili. Dal tenore letterale della norma, e anche dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (in ultimo si veda l’interrogazione parlamentare C 5/07599 dell'8 marzo 2022), sembrerebbe che il declassamento dell’intervento a ‘manutenzione ordinaria’ inibisca la fruizione del bonus. Ci sono stati ulteriori chiarimenti o interpelli?”.
Nel rispondere al quesito, è stato sottolineato che l’articolo 9 del decreto Energia, convertito in legge 34/2022, per quanto riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico ha disposto che, dal 2 marzo 2022, “l’installazione con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate a norma del Dm1444/1968, di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, oppure su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati”.
Questo significa che per gli interventi avviati dal 2 marzo 2022 l’installazione di un impianto fotovoltaico si deve intendere come un intervento di edilizia libera, “equiparato, ai fini urbanistici, agli interventi di manutenzione ordinaria”. Per gli interventi in corso al 2 marzo 2022, invece, si parla di un intervento di manutenzione straordinaria, per i quali era necessaria una Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) o una Scia (segnalazione certificata di inizio attività).
Nella risposta, però, viene precisato che in assenza di specifici orientamenti in materia “il declassamento a manutenzione ordinaria vale solo ai fini urbanistici, e non anche ai fini del bonus fiscale 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022). Nello specifico, con la risposta 383/2019 - a seguito del Dlgs 222/2016, che aveva declassato alcuni interventi da manutenzione straordinaria a ordinaria – l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il declassamento vale ai fini urbanistici nell’ottica di una semplificazione amministrativa e non ha effetti fiscali. Pertanto, anche nell’ipotesi dell’impianto fotovoltaico, ai fini del 50 per cento, la spesa resta detraibile come manutenzione straordinaria, che consente l’applicazione del bonus mobili”.
In quale bonus rientra il fotovoltaico?
Per il fotovoltaico si può beneficiare del bonus ristrutturazione, che copre sia la fornitura sia l’installazione dei pannelli solari, dell’ecobonus e del superbonus.
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