È stata aggiornata la guida sulla piattaforma cessione crediti, in modo da allinearsi con la nuova disciplina introdotta dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, del Dl n. 176/2022). Il provvedimento consente di diluire in 10 rate annuali i bonus edilizi residui (spettanti, ma non utilizzati) derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo. Il servizio web è accessibile dall'apposita area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 18 aprile – che ha stabilito le modalità per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per il superbonus, il sismabonus e bonus barriere architettoniche – ha definito le modalità attuative, mentre la risoluzione n. 19 del 2 maggio ha istituito i codici tributo necessari per spendere in compensazione, tramite F24, le somme derivanti dalla nuove rate.
Decreto legge cessione crediti 2023
Prima di parlare nel dettaglio della piattaforma cessioni crediti e dell'aggiornamento della relativa guida, bisogna ricordare un ultimo importante provvedimento dedicato ai bonus edilizi, il cosiddetto "decreto blocca cessioni". Si tratta, in particolare del il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il cosiddetto “decreto blocca cessioni”, convertito nella legge 11 aprile 2023, n. 38.
Il provvedimento ha di fatto posto fine allo sconto in fattura e alla cessione del credito e ha previsto la possibilità di utilizzare in 10 anni le somme che derivano da operazioni di cessione del credito e sconto in fattura comunicate entro il 31 marzo 2023. La scelta di utilizzo in 10 anni è irrevocabile.
La possibilità di utilizzare in 10 anni le somme derivanti dalla cessione del credito riguarda i crediti non ancora utilizzati relativi al superbonus, al sismabonus e alle bonus barriere architettoniche.
Guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate
La novità della guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate riguarda in particolare il capitolo 4, “Ulteriore rateazione”.
Secondo quanto precisato, tramite la funzione “ulteriore rateazione” l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi. L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate.
La ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).
La guida sottolinea poi che “la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti”.
E ancora: “Le ‘nuove’ rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso”.
Ma in che modo comunicare la ripartizione dei crediti residui in dieci rate annuali? Secondo quanto precisato dalla guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, è anzitutto necessario individuare la rata originaria da ripartire, attraverso il relativo anno di riferimento e/o il codice tributo, utilizzando la funzione di selezione di cui all’immagine seguente. Identificata la rata da suddividere e cliccando sul pulsante “Conferma” si apre una finestra che rende visibile il riepilogo del risultato ottenuto dal frazionamento in 10 quote per poter verificare l’esito dell’operazione prima di confermarla definitivamente.
Di seguito la tabella di corrispondenza tra i codici tributo delle rate originarie e i codici tributo assegnati alle nuove rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni:
Dove trovo la piattaforma cessione crediti?
La piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate permette di visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli ed effettuare le altre operazioni consentite dalle disposizioni vigenti.
Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione, bisogna seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.
La “Piattaforma Cessione Crediti” deve essere utilizzata dai titolari dei crediti e dai fornitori che hanno applicato lo sconto o dai cessionari dei bonus per trasmettere telematicamente la comunicazione con cui dichiarano di aderire alla rateazione lunga e per effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.






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