Il Consiglio di Stato è intervenuto in tema di fiscalizzazione dell’abuso edilizio. Una possibilità che non si può sfruttare sempre, ma in via eccezionale solo in alcuni casi specifici. Si ricorda che si tratta di una sanzione alternativa e derogatoria rispetto a quella primaria e a regime che segue l’accertamento di un abuso edilizio, consistente nella demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Non rappresenta inoltre una scelta del responsabile dell’abuso, ma una decisione dell’Amministrazione. Vediamo da chi può essere richiesta e come funziona tale procedura.
Fiscalizzazione dell’abuso edilizio, articolo 34 del Testo Unico dell’edilizia
Con la sentenza 9799/2023, il Consiglio di Stato ha innanzitutto ricordato che l’ordine di demolizione può interessare tanto il responsabile dell’abuso quanto il proprietario incolpevole, ossia chi ha acquistato o ottenuto in assegnazione un immobile interessato da un’opera abusiva compiuta dal precedente proprietario o detentore.
Il Consiglio di Stato ha poi sottolineato che la fiscalizzazione dell’abuso edilizio è prevista dagli articoli 33 e 34 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). In particolare, l’articolo 34 del Testo Unico dell’edilizia recita: “Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
Nello specifico, la fiscalizzazione dell’abuso edilizio è consentita quando il ripristino dello stato dei luoghi non risulta possibile o quando la demolizione della parte abusiva danneggerebbe anche quella eseguita in conformità alle norme edilizie e urbanistiche. Se, dunque, la demolizione non è possibile senza danneggiare le parti legittime dell’immobile, è possibile ottenere la fiscalizzazione dell’abuso edilizio.
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