I chiarimenti del Fisco
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Parlando di reddito da fabbricati è importante chiarire, tra le altre cose, quando non si dichiara. In merito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che si è esonerati in caso di abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, specificando che l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale. Proprio a tal proposito, è intervenuto di recente il Fisco rispondendo alla domanda di una contribuente.

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Sono proprietaria di un fabbricato non locato, situato nello stesso Comune dell’abitazione principale, che attualmente è in ristrutturazione straordinaria. So che debbo pagare comunque l’Imu, ma è dovuta anche l’Irpef?”.

Nel rispondere al quesito, il Fisco ha ricordato che “la normativa fiscale contempla dei casi in cui gli immobili non producono reddito di fabbricati (articolo 36, comma 3, del Tuir) e, quindi, non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi. Tra questi casi rientra quello dell’immobile per il quale sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tuttavia, come precisano le stesse istruzioni alla compilazione della dichiarazione, il proprietario non deve indicare l’immobile in dichiarazione solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento edilizio e a condizione che durante questo periodo non abbia utilizzato l’unità immobiliare”.

Via libera, dunque, all’esonero nel caso in cui per l’immobile interessato siano state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. In questo caso, il proprietario non deve indicare l’immobile in dichiarazione, ma solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento edilizio e a condizione che durante questo periodo non abbia utilizzato l’unità immobiliare.

Quando non si dichiarano i fabbricati?

Tra i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi rientra quello del contribuente che possiede solo l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. Ma se il fabbricato non locato si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale, l’esonero non si applica.
 

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