Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato che, anche per il 2024, sarà in vigore la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile. Si tratta, in sostanza, di uno “sconto” sui contributi nella misura dell’11,50%. Con una recente circolare, l’Inps ha fornito importanti istruzioni che riguardano le modalità e le tempistiche per la domanda, oltre che i requisiti da rispettare.
Come funziona la riduzione dei contributi in edilizia
Il beneficio destinato alle aziende del settore edile consiste in una riduzione sui contributi dovuti dell’11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana (mentre non spetta per i lavoratori a tempo parziale).
Per i periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025, l’agevolazione contributiva è rivolta ai datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
I requisiti per beneficiare della riduzione contributiva
L’Inps ha chiarito anche quali sono i requisiti da soddisfare per beneficiare della riduzione dei contributi. Nello specifico, ecco le condizioni da soddisfare:
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
L'Inps ha specificato, inoltre, che relativamente all’anno 2025, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero per l’occupazione giovanile previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95).
Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.
Modalità e tempistiche per la domanda
Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo "Rid-Edil", disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni on-line" e verranno elaborate entro il giorno successivo.
Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025. In caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione "7N" per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.
Il termine per l'invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026. Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia UNIEMENS.
La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l'esonero per l'occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.
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