Commenti: 9

Con la ormai famosa sentenza n 70/2015, la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale il blocco delle rivalutazioni delle pensioni operato negli anni 2012-2013. I consulenti del lavoro hanno pubblicato un utile vademecum per sapere come presentare la domanda per esigere il pagamento degli importi non versati

Per avviare il recupero della perequazione dovrà, in via preventiva, depositarsi domanda amministrativa volta alla ricostituzione della pensione, presentata attraverso: a) Pin personale; b) tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc..).

Contenuto della domanda:
Nelle voci opzionali da barrare: altre ipotesi o ricalcolo per motivi di reddito. Inserire, in nota, ricostruzione per intervenuta abrogazione sentenza Corte Costituzionale sent. n. 70/2015, dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 cui allegare:
- reddito personale;
- reddito coniuge;
- data matrimonio;
- specificazione della tipologia della pensione (numero e categoria); - indicare l’IBAN per i pagamenti.

L’Inps potrà:

- procedere con l’accoglimento dell’istanza, disponendo il relativo pagamento;
- rigettare l’istanza;
- procedere con un accoglimento parziale;
- non rispondere.
Termine per formazione silenzio rigetto:
Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 533/1973 “in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.”

Decorso il temine di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si potrà proporre azione giudiziaria secondo l’interpretazione dell’art. 47 comma 7 cit. norm. e laddove il Giudice adito ritenga essenziale la proposizione dell’iter amministrativo potrà precedersi secondo le indicazioni di cui al punto 3 che segue.

In ogni caso, i tempi di espletamento del ricorso giudiziale variano in funzione della collocazione geografica dei Tribunali e delle strategie processuali adottate per la richiesta delle somme. Sarà sempre necessaria l’assistenza di un legale, in quanto la competenza del giudizio previdenziale è riservata al Giudice del Lavoro, che impone la difesa tecnica. 

L’iter d’impugnazione amministrativa della mancata concessione impedisce all’istituto la facoltà di erogazione del credito. Laddove nel contesto della controversia si ritenga necessario l’espletamento dell’iter amministrativo, oppure ancora laddove non si ritenga di dover affrontare un giudizio in via preventiva in caso di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si dovrà presentare ricorso attraverso :

a) Pin personale;
b) tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc..).

- Decorsi 90 giorni dal ricorso se non si è avuto riscontro, si potrà proporre azione giudiziaria. Sul termine dei 90 giorni si esprime la circolare n. 165 del 15 luglio 1993, che in tal senso legge l’art. 46 comma 6 L. n. 88/1989 che testualmente afferma:“ trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità' giudiziaria.” Prima dei 90 giorni e prima dell’espletamento del’iter amministrativo non è possibile avviare un’azione giudiziaria ai sensi dall’art. 443 c.p.c. 1 . 

Vedi i commenti (9) / Commento

9 Commenti:

angelo
8 Maggio 2015, 13:46

Siamo alle solite : con la sentenza n 70/2015, la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale il blocco delle rivalutazioni delle pensioni, per cui l'INPS DEVE restituire il "maltorto" : PERCHE' DEVO FARE DOMANDA per riavere quanto sottrattomi ?? e poi (in caso di controversie) .......si dovrà presentare ricorso tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc..).
Evviva la diminuizione della BUROCRAZIA !!!
Angelo

n.mario54
8 Maggio 2015, 14:03

Ma noooo :( dai non ci credo non e' possibile tutto cio'.Per riavere il mio maltolto devo presentare domanda di rimborso hahahahhaha ma cos'e' un pesce d'aprile?. Io per facilitare tutta l'operazione(rimborso) suggerirei di agire nel senso inverso del prelievo per la restrituzione,senza far ricorso ad un intermediario abilitato avvocato. o patronato.Evviva lo snellimento della burocrazia Mario.-

n.mario54
8 Maggio 2015, 14:03

Ma noooo :( dai non ci credo non e' possibile tutto cio'.Per riavere il mio maltolto devo presentare domanda di rimborso hahahahhaha ma cos'e' un pesce d'aprile?. Io per facilitare tutta l'operazione(rimborso) suggerirei di agire nel senso inverso del prelievo per la restrituzione,senza far ricorso ad un intermediario abilitato avvocato. o patronato.Evviva lo snellimento della burocrazia Mario.-

n.mario54
8 Maggio 2015, 14:03

Ma noooo :( dai non ci credo non e' possibile tutto cio'.Per riavere il mio maltolto devo presentare domanda di rimborso hahahahhaha ma cos'e' un pesce d'aprile?. Io per facilitare tutta l'operazione(rimborso) suggerirei di agire nel senso inverso del prelievo per la restrituzione,senza far ricorso ad un intermediario abilitato avvocato. o patronato.Evviva lo snellimento della burocrazia Mario.-

n.mario54
8 Maggio 2015, 14:03

Ma noooo :( dai non ci credo non e' possibile tutto cio'.Per riavere il mio maltolto devo presentare domanda di rimborso hahahahhaha ma cos'e' un pesce d'aprile?. Io per facilitare tutta l'operazione(rimborso) suggerirei di agire nel senso inverso del prelievo per la restrituzione,senza far ricorso ad un intermediario abilitato avvocato. o patronato.Evviva lo snellimento della burocrazia Mario.-

antonino
8 Maggio 2015, 15:53

BASTA CON LE PROVOCAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA ZANETTI,SI DIA CORSO A PAGARE QUANTO SPETTA AI PENSIONATI PER LA MANCATA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI DEGLI ANNI 2012-2013 E PER QUANTO RIGUARDA GLI ANNI A VENIRE.

robertoamadei
8 Maggio 2015, 17:14

così paghiamo pure gli avvocati senza sapere se và in porto la sentenza

bobo
9 Maggio 2015, 18:27

RITENGO OPPORTUNO FARE UNA SEMPLICE DOMANDA ALL'INPS CHIEDENDO IL DOVUTO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.70 DELLA C.C. ANCHE PER PRECEDERE EVENTUALI ATTI GOVERNATIVI, DECRETI OD ALTRO, INDIRIZZATI A BLOCCARE I RIMBORSI DOVUTI O A DILUIRLI NEL TEMPO. IL TUTTO AL COSTO DI UNA SEMPLICE RACCOMANDATA R.R.

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