L'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Assenza dal lavoro per Coronavirus, quando è giustificata e quando no
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Nei Comuni interessati dall’emergenza Coronavirus ci si domanda come funzioni l’assenza dal lavoro. In merito è intervenuta la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento intitolato “Le assenze dal lavoro per Coronavirus – 5 situazioni da conoscere”.

Ipotizzando alcune situazioni che potrebbero verificarsi, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti. In particolare, ha analizzato le seguenti situazioni:

  1. a casa per l’ordinanza;
  2. sospensione dell’attività aziendale;
  3. in quarantena obbligatoria;
  4. in quarantena volontaria;
  5. assenti per paura di contagio.

Vediamo nel dettaglio quanto specificato.

A casa per l’ordinanza

Secondo quanto spiegato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in caso di assenza a causa dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa, “si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata”.

Come segnalato, “in questi casi è evidente che l’assenza del lavoratore non solo è indipendente dalla sua volontà ma, anzi, è necessaria e dettata dal provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone. E’ questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi”.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha quindi spiegato: “Un’alternativa, laddove possibile, alla tipologia della prestazione lavorativa può essere rappresentata dalla convenzione di accordi di smart working, il lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. Normalmente non è richiesto alcun accordo sindacale, mentre è necessario almeno un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.  Grazie al D.P.C.M. emanato il 23 febbraio 2020 e relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non sarà necessario il preventivo accordo scritto fra le parti”.

Sospensione dell’attività aziendale

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha sottolineato che in questo caso “è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro”.

In quarantena obbligatoria

Per quanto riguarda la quarantena obbligatoria, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha ricordato che “riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi può comportare l’assenza da parte del lavoratore interessato”. Spiegando: “In tal caso il CCNL applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro”.

In quarantena volontaria

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha spiegato: “Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al  Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena ‘volontaria’ ,fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo”.

Assenti per paura di contagio

Secondo quanto sottolineato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, “un’assenza determinata dal semplice ‘timore’ di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento”.

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