In tempi di rincari energetici e di bonus edilizi l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche in condominio è un’opzione più che mai conveniente. Se da un lato si può approfittare del superbonus (a determinate condizioni) e degli incentivi per le auto meno inquinanti, dall’altro è bene valutare quale sia il corretto iter burocratico da rispettare.
I tempi sono ormai maturi per favorire l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche, basti pensare che il D.Lgs. n. 48/2020, intervenuto per l’attuazione della Direttiva UE 2018/844, prevede l’obbligo di inserire tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, come anche negli edifici non residenziali dotati di più di dieci posti auto (pena il mancato rilascio del titolo abilitativo).
Ma cosa è previsto invece per gli edifici già esistenti? Le opere edilizie per l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche di edifici in condominio devono essere approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Inoltre, gli interventi non devono intaccare la sicurezza dell’edificio o alterarne il decoro architettonico.
La colonnina per la ricarica di auto elettriche deve, ovviamente, rispettare gli standard tecnici e di sicurezza vigenti e richiede il necessario ricorso ad un installatore abilitato, il quale è tenuto al rilascio del certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento secondo le norme di sicurezza elettrica.
L’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche viene considerata un’innovazione gravosa se comporta una spesa di rilevante entità in relazione al valore dell’intero edificio e non sull’ammontare della spesa che grava sul singolo condomino. Allo stesso modo non può essere considerata voluttuaria in quanto il legislatore stesso le considera opere utili per i condomini.
Tuttavia, anche nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere del tutto, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta per iscritto, il singolo condomino proponente può installare, a proprie spese, le colonnine o la colonnina per la ricarica di auto elettriche secondo le modalità previste. Ogni condomino può servirsi della cosa comune, a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In sostanza, le colonnine per la ricarica di auto elettriche si possono installare nelle parti comuni anche da parte di un unico condomino (o di un gruppo di condomini) a prescindere dal parere dell’assemblea, a patto che i costi di installazione vengano sostenute solo dai condomini interessati e che ne faranno utilizzo, mentre le spese relative al consumo saranno ripartite in proporzione all’uso/consumo.
Anche il condomino dissenziente può sempre cambiare idea e decidere di usufruire della colonnina. Per farlo, è necessario che eserciti il cosiddetto riscatto pro quota dell’impianto e paghi in modo retroattivo quanto dovuto.
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