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1 Risposte:
L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto, a favore dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, la facoltà di scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Il regime della cedolare secca sugli affitti sostituisce anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
La facoltà di optare per il regime agevolato di imposizione degli anzidetti immobili, in luogo della tassazione del reddito fondiario secondo il regime ordinario vigente, è riservata al locatore persona fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. L’opzione può essere esercitata relativamente ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
La cedolare secca in pratica sostituisce:
- Irpef e le relative addizionali
- Imposta di registro
- Imposta di bollo
- Imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe
Resta comunque l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione
Le aliquote della cedolare sono due, 21%, o in alternativa, il 19%. L'applicazione della prima, o della seconda, è condizionata dalla tipologia del contratto d'affitto sottoscritto tra le parti:
- 21% per i contratti a canone libero;
- 19% per i contratti a canone concordato (per i comuni ad alta densità abitativa).
Il calcolo dell'aliquota si applica sul canone annuo percepito. Informazioni più precise si possono trovare presso le agenzie "solo affitti".
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