Domanda di

2 Risposte:

8 Aprile 2013, 19:05

Se il titolare del diritto di usufrutto (nella misura del 66%) ha il possesso materiale del bene immobile dovrà semplicemente corrispondere al nuovo proprietario (nuda proprietà + 33% di usufrutto) il canone di locazione pari ad un terzo del canone di mercato stimato o determinato secondo parametri (ex legge 392) qualora si tratta di una locazione sipulata a canone convenzionato. Diversamente sarà l'opposto nella opposta misura (due terzi del canone di mercato o...) naturalmente se il detentore del diritto di cui sopra intervenisse all'atto e vendesse la sua quota del 66% (dell'usufrutto) essa verrebbe valutata in proporzione all'età anagrafica e secondo tabella del valore di u. ,rapportata a due terzi al tasso legale vigente (2,5%) ordialmente , g.M.

18 Aprile 2013, 22:36

In parole povere : non puoi averne il possesso finchè è in vita l'usufruttuario

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