Domanda di

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gianluca
10 Dicembre 2013, 20:02

L'agenzia delle entrate ha stabilito la fattibilità di agevolare l'acquisto dell'appartamento attiguo purchè il proprietario si impegni a fonderlo con quello già di sua proprietà. l'agenzia delle entrate ha la possibilità di verificare l'effettivo accorpamento delle unità. detta verifica potrà avvenire nel triennio successivo alla registrazione dell'atto. L'immobile ottenuto dall'accorpamento non dovrà avere le caratteristiche proprie degli immobili di lusso.
Il successivo frazionamento in due unità distinte si ritiene palusibile e consigliabile una volta decaduto il termine triennale di accertamento dell'agenzia delle entrate. La successiva locazione di uno degli immobili ottenuti dalla divisione, non comportando la decadenza delle agevolazioni, risulta anch'essa plausibile, come pure la detrazione degli interessi passivi del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale.
Nell'effettuare questa operazione vanno comunque valutati i costi tecnici di accorpamento e quelli successivi della nuova suddivisione, oltre alla fattibilità del ripristino allo stato originario delle due abitazioni, non sempre ammessa dagli strumenti urbanistici comunali che possono prevedere degli obblighi per la realizzazione di quella che, a tutti gli effetti, rappresenterebbe una nuova unità abitativa, più restrittivi rispetto al passato (ad esempio in relazione al numero dei posti auto di pertinenza o alla superficie minima consentita per ogni unità).

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