Commenti: 0
Abuso edilizio, l'ordine di demolizione va in prescrizione?
GTRES

Una recente sentenza della Cassazione stabilisce che in caso di abuso edilizio, anche se i reati cadano in prescrizione per l’imputato, le opere abusive vadano comunque abbattute.

Costituendo una sanzione vera e propria, il provvedimento di demolizione di un immobile, deve necessariamente scaturire da un accertamento definitivo della responsabilità. “Sarebbe infatti anticostituzionale applicare una sanzione di carattere penale in assenza di un accertamento definitivo della responsabilità”, scriveva Edilizia e Territorio, il 30 luglio scorso.

Il che presuppone che solo nel caso in cui si giunga a una sentenza definitiva di condanna potrà essere disposta la demolizione del manufatto abusivo.

Ma la sentenza della Cassazione n. 31322 del 17 luglio 2019 stabilisce che, se da un lato è vero che non si deve procedere nei confronti dell’imputato nel caso in cui i reati di abuso edilizio che gli vengono contestati siano prescritti, dall’altro bisogna comunque ordinare la demolizione delle opere abusive.

La sentenza in questione è coerente con la riconosciuta natura giuridica di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale.

Infatti, da tempo i Supremi Giudici penali hanno ritenuto che l’ordine di demolizione richiesto con la sentenza di condanna non abbia natura intrinsecamente penale ma amministrativa, riconoscendo così la diversa natura delle sanzioni contemplate dal Testo unico edilizia (vedi Cassazione n. 41475/2016).

L’ordine di demolizione, disposto dall’Autorità amministrativa, dal Giudice amministrativo o dal Giudice penale, conserva sempre la stessa funzione, vale a dire di ripristinare l’assetto d’origine del territorio alterato dall’intervento abusivo. Quindi è una sanzione amministrativa ripristinatoria del bene giuridico leso.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità