
Quando scatta la decadenza del permesso di costruire? Da quale momento decorre l’efficacia del titolo abilitativo? Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato, che con una sentenza ha spiegato quali sono i termini da considerare. Nello specifico, ha chiarito se è necessario prendere in considerazione il momento in cui il permesso di costruire viene rilasciato oppure il momento in cui il richiedente viene messo al corrente del rilascio. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Dpr n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”. Ma vediamo quanto precisato.
Con la sentenza 3823/2023, il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di una richiesta di permesso in sanatoria per la realizzazione di un immobile abitativo nel sottotetto di un edificio. Tra i lavori previsti c’era anche la realizzazione di una terrazza.
Come evidenziato da Edil portale, che ha esaminato il caso, il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria dando però parere negativo sulla realizzazione della terrazza. È stato quindi presentato un progetto di adeguamento estetico e ridimensionamento della terrazza, successivamente al quale è stato dato il permesso per la realizzazione dei lavori.
Qualche anno dopo, in seguito a un accertamento, rilevando che i lavori di ridimensionamento non erano iniziati, il Comune ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire e ha respinto la richiesta di sanatoria della terrazza. Un’iniziativa in seguito alla quale il titolare del permesso di costruire ha presentato ricorso. Secondo il titolare del permesso di costruire, il Comune non ha indicato la data di notifica del provvedimento di rilascio del permesso di costruire.
Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio lavori
In un primo momento il Tar ha respinto il ricorso e successivamente il Consiglio di Stato ha dato ragione al titolare del permesso di costruire. Nello specifico, secondo il Consiglio di Stato, in base all’articolo 15 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del titolo.
E attenzione, come sottolineato dai giudici, il termine di un anno non decorre dall’adozione dell’atto, ma dalla data della materiale consegna del provvedimento autorizzativo. Quindi, il permesso di costruire per poter essere considerato esistente non deve essere solo rilasciato, ma grazie a una notifica documentata il richiedente deve sapere che il Comune ha rilasciato il titolo abilitativo. In conclusione, dunque, il termine per la decadenza del permesso di costruire inizia dalla data in cui il richiedente sa di aver ottenuto il permesso, non dalla data del rilascio.

Permesso di costruire, quando decade?
L’articolo 15 del Dpr n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), “Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire”, recita:
“1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.
Cosa succede se scade il permesso di costruire?
Se il permesso di costruire è decaduto e non viene richiesta una proroga, per poter procedere alla realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito serve il rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire.
Quando decade una concessione edilizia?
Quando si parla di permesso di costruire, è necessario ricordare che il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.
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