Acquistare una casa in costruzione è il desiderio di molti italiani. Ma bisogna fare molta attenzione: c’è il rischio, tutt’altro che remoto, di perdere tutto quello che si è investito a causa del fallimento del costruttore. Vi presentiamo i consigli da seguire di altroconsumo
Il problema principale è la scarsa tutela. I dati dimostrano che nel nostro paese chi sceglie questa modalità di acquisto è poco tutelato. La legge prevede infatti forme di tutela, che però spesso i costruttori non applicano e gli acquirenti non richiedono. Questi i passi da seguire per tutelarsi in anticipo
Il preliminare di acquisto
- Fatevi consegnare la fideiussione obbligatoria per legge a garanzia delle somme anticipate
-Controllate con la banca o l’assicurazione che la fideiussione sia valida
-Verificate che il contratto abbia tutti i requisiti previsti dalla legge
- Pagate gli anticipi con mezzi che abbiano valore di prova (assegno, bonifico)
Prima del rogito
- Accertatevi che il notaio verifichi che non vi siano ipoteche a nome di terzi e, nel caso, pretendetene la cancellazione
-Se è previsto l’accollo del mutuo, controllate che ci sia il frazionamento. In caso negativo, chiedetelo alla banca
-Al momento della firma, fatevi rilasciare la polizza decennale a garanzia di futuri danni
In caso di crisi
- Il fallimento del costruttore non può coinvolgere l’immobile se l’acquirente (oppure un suo parente entro il terzo grado) vi trasferisce la residenza entro 12 mesi dalla data di acquisto o di ultimazione. Tutto ciò sempre che sia stato pagato il giusto prezzo (cioè se la casa è stata comprata al valore di mercato)
- Se l’immobile viene venduto all’asta, può essere riacquistato a prezzo d’asta a condizione che sia già stato consegnato e adibito dall’acquirente ad abitazione principale per sé oppure per un parente di primo grado
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3 Commenti:
La soluzione migliore?
Affidarsi ad un'agenzia immobiliare che conosce meglio del consumatore il mercato immobiliare. Tutelandovi così da qualsiasi forma di danno.
Consiglio: farsi assistere da uno studio associato di professionisti (commercialista, avvocato-geometra ) che stia dalla vs. Parte salvo che l'agenzia Vi dichiari per scritto di rispondere Lei per ogni conseguenza dannosa e che a tal fine Vi dia garanzia fidejiussoria ex art. 1763 (il mediatore puo' prestare fidejussione per una delle parti), cosa francamente mai vista
Se l'agente non si assume le responsabilità di cui sopra contrattate la provvigione al ribasso di 1 punto percentuale, risparmio che potrete destinare alla assistenza professionale. Non fiatevi di rassicurazioni verbali
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