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Attestato di prestazione energetica, anche in Piemonte si passa dall'ace all'ape

L'obbligo di allegare l'ape ai contratti di compravendita e affitto è stato introdotto, modificato e annullato da una serie di norme in contrapposizione tra loro che rendono incerto il panorama della certificazione energetica. Cerchiamo di ricostruire questo percorso accidentato

- L'articolo 6 del dl n 63/2013 sancisce l'obbligo di allegare agli atti di compravendita e affitto l'attestato di prestazione energetica

- La legge n 90 del 4 agosto 2013 introduce una modifica al suddetto articolo, aggiungendo che "3-bis.  L'attestato  di  prestazione  energetica   deve   essere allegato al contratto di  vendita,  agli  atti  di  trasferimento  di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, Pena la nullità degli stessi contratti"

- Nel dl destinazione Italia - entrato in vigore il 24 dicembre, ma che non ha ancora iniziato la sua fase di conversione in legge - si sancisce che gli atti privi di certificazione energetica siano puniti con una sanzione dai 3mila ai 18mila euro e che tale ammenda sia retroattiva. Questo vuol dire che a istanza di una delle due parti, compratore e venditore o proprietario e inquilino, gli atti annullati perché privi di ape - quando la sentenza non è passata in giudicato - possono riacquistare valore dietro pagamento della sanzione suddetta

- La legge di stabilità 2014 - In vigore dal 1 gennaio di quest'anno - afferma che "l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (ape) al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (art. 6 del d.l. N. 63/2013), decorre dall'entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del ministro dello sviluppo economico"

La norma porta a due diverse considerazioni. Da una parte, sembra che fino all'entrata in vigore del decreto minesteriale sia ancora possibile concluderre contatti senza l'obbligo di allegare l'ape, andando però in contrasto con quanto stabiliscono le norme di indirizzo comunitario. Dall'altra, torna il riferimento alla nullità dei contratti privi di ape. Quest'ultimo passaggio, però, fa riferimento a un articolo già abrogato

- Decreto milleproroghe - entrato in vigore il 31 dicembre 2013 ha stabilito che per gli immobili pubblici l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito anche dopo la stipula del contratto per la cessione dell'immobile. La norma non specifica però quanto tempo si avrà a disposizione per produrre l'ape

Sicuramente arriveranno nuovi sviluppi che, si spera, forniranno un'unica soluzione al problema

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2 Commenti:

14 Gennaio 2014, 12:38

L'ape, anzi uno sciame di api, ha punto, dopo lunghe e accurate ricerche circa l'ubicazione, il simil-cervello di tale saccoballe, probabile ministro del sottosviluppo.
Il puntuto sembra ora passarsela piuttosto male.
Confidiamo nella provvidenza.
Guido

14 Gennaio 2014, 16:11

Governo di pagliacci!

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