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Dal primo febbraio 2014 le banche e gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di applicare una ritenuta del 20% sui bonifici che arrivano dall'estero alle persone fisiche. È entrato infatti in vigore l'articolo 4, comma 2, dl n.167/90 modificato dalla legge 97/2013. Ma vediamo di che si tratta esattamente

Le ritenute del 20% saranno automatiche - sempre che non sia stata fatta precedente richiesta di esclusione - e dovrà essere il contribuente a dimostrare che le somme non hanno natura di compenso reddituale. Il prelievo è motivato dal fatto che è stato deciso di considerare ogni bonifico proveniente dall'estero e diretto ad una persona fisica italiana come una componente reddituale imponibile, sempre che il contribuente che riceve il denaro sul proprio conto corrente non abbia dato prova contraria

A tutti i contribuenti che riceveranno un bonifico dall'estero sul proprio conto personale - e non professionale o d'impresa - sarà applicata la ritenuta a titolo di acconto, che poi verrà scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi. La trattenuta non verrà applicata solo nel caso in cui il contribuente dimostri che l'importo ricevuto o bonificato non abbia una connotazione reddituale, ma solo ed esclusivamente patrimoniale

La ritenuta non si applica alle persone fisiche che ricevono bonifici dall'estero nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo, in questi casi l'intermediario si limita a segnalare l'operazione al fisco, e quando la riscossione non avvenga tramite l'intervento di un intermediario finanziario

Il provvedimento stabilisce che il contribuente può esimersi dall'assoggettamento all'imposizione attestando attraverso autocertificazione in forma libera e possibilmente preventiva che il denaro accreditato sul conto corrente italiano non costituisce reddito da capitale o reddito diverso derivante da investimenti all'estero o da attività all'estero di natura finanziaria. Ma su questa autocertificazione sembra esserci ancora poca chiarezza

Il provvedimento, che di fatto dà vita e rende necessario un nuovo tipo di scambio di informazioni tra il cliente e la banca, rischia di generare qualche difficoltà. L'agenzia delle entrate è consapevole del fatto che si possa incorrere in qualche errore, tanto che ha stabilito che la ritenuta si applichi da febbraio e non da gennaio, data in cui è efficace il resto del provvedimento

Non solo. I primi versamenti all'erario da parte degli intermediari di tutte le ritenute maturate fino al 30 giugno andranno effettuati in un'unica soluzione il 16 luglio. Successivamente la trattenuta verrà versata ogni 16 del mese successivo all'effettiva percezione della somma. Per attestare l'impropria applicazione della ritenuta e chiedere alla banca la restituzione, il contribuente ha tempo fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello della trattenuta
 

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toroazul
17 Febbraio 2014, 23:54

...ma se il cittadino è straniero ed ha un conto italiano, si applica lo stesso?

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