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Preliminare di vendita, che succede in caso di inadempimento del venditore?
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Con il preliminare di vendita, o compromesso, le due parti, venditore e acquirente, si impegano a firmare davanti al notaio un contratto, il rogito, con il quale avverrà il trasferimento della proprietà del bene. Ma cosa succede nel caso in cui il venditore si rifiuti di stipulare il contratto definitivo?. Vediamo quali sono le opzioni in mano al compratore.

  • Lettera di diffida
    ll futuro acquirente potrà inviare alla controparte una lettera formale di diffida ad adempire, con il quale chiederà al venditore di presentarsi davanti al notaio, nella data convenuta. Nel caso in cui questa via non andasse a buon fine, potrà avvalersi delle vie legali.
  • Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contratto
    Il compratore si rivolgerà al tribunale per ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del rogito non concluso, con la quale si realizzerà il trasferimento dell'obbligo. Il giudice fisserà modalità e tempi per il versamento della somma pattuita per l'immobile, oltre ad obbligare il venditore a un eventuale pagamento dei danni arrecati all'acquirente.
  • Risoluzione del contratto di compravendita
    Il compratore potrà chiedere anche la risoluzione del contratto preliminare, con la quale non sarà più obbligato all'acquisto dell'immobile. Questo avviene solo in caso di inadempienza grave da parte del venditore.

Caparra confirmatoria, restituzione

Qualora il compratore abbia versato al venditore una caparra confirmatoria, potrà richiedere al giudice la restituzione di un importo pari al doppio della stessa. Questa somma viene considerata anche un risarcimento per gli eventuali danni subiti dal venditore.

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