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Commerciabilità di immobili abusivi, via libera se c’è il titolo edilizio
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Con la sentenza 8230/2019, le Sezioni Unite della Cassazione ha dettato i principi generali da applicare in materia di commerciabilità di immobili abusivi. Vediamo quanto specificato.

L’edificio abusivo non è commerciabile solo se non esiste un titolo edilizio che ne abbia assentito la costruzione oppure se nel rogito venga falsamente dichiarato l’avvenuto rilascio di un titolo edilizio invero inesistente.

Se invece esiste un titolo edilizio e il manufatto è stato realizzato con variazioni (essenziali o non essenziali), l’edificio è commerciabile. Affinché il contratto di compravendita sia valido, è sufficiente che in esso siano menzionati gli estremi del titolo edilizio che ne ha assentito la costruzione.

La tutela del sistema in generale deve essere assicurata dalle sanzioni che la normativa urbanistica commina per il caso della realizzazione di abusi edilizi: demolizione, ripristino della situazione anteriore all’abuso, sanzioni pecuniarie.

Ad assicurare la tutela dell’acquirente dell’edificio abusivo c’è il Codice civile, che prevede rimedi per chi compra beni i quali presentino vizi o che non abbiano le qualità promesse o essenziali per il loro lusso.

Con tale sentenza, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute nel contrasto sorto nella precedente giurisprudenza di legittimità sugli edifici abusivi.

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