I chiarimenti dell'avvocato Bertucci sui rischi che corre l'inquilino moroso durante l'emergenza sanitaria
Commenti: 6

Emmanuela Bertucci, avvocato dell’Associazione per i diritti di utenti e consumatori (Aduc), ha chiarito a idealista/news cosa rischia il locatario in caso di affitto non pagato durante l'emergenza coronavirus. Vediamo cosa succede se l'inquilino, in assenza di un accordo con il locatore, non paga o paga una cifra inferiore a quella stabilita dal contratto di locazione.

In assenza di un intervento del governo, infatti, molte famiglie e molti commercianti si trovano in seria difficoltà per il pagamento dei canoni d’affitto. La via maestra, indicata da tutti gli esperti, è quella di trovare un accordo con il locatore. Ma quando questo non avviene, cosa rischia l’inquilino che non paga o paga una cifra inferiore a quella stabilita dal contratto?

Si viene sfrattati, perché di fatto l’affittuario è inadempiente alla propria obbligazione di pagare l’affitto, mentre il proprietario di casa sta continuando ad adempire alla sua obbligazione. Quindi si è morosi e la morosità porta a uno sfratto, sia che si tratti di un contratto d’affitto per un immobile a uso commerciale che residenziale”.

Ma in questo momento il tema sfratti è particolarmente delicato: “Visto lo stato d’emergenza gli sfatti sono sospesi, ma solo fino al 30 giugno. Mentre le udienze per gli sfratti sono sospese fino all’11 maggio. Ma anche se è vero che verrò sfrattato più in avanti, sarò comunque tenuto al pagamento dei canoni e soprattutto ci saranno ulteriori spese di procedura e di avvocati che duplicano almeno la cifra che avrei dovuto pagare per il solo affitto”.

Lo scenario cambia, ma solo parzialmente, se il locatario paga, ma solo parzialmente, la cifra pattuita per il canone d’affitto: “Si forma comunque una morosità e sarà comunque sfratto. L’aspetto su cui vi è un impatto sta nel fatto che comunque si prova la buona volontà nel pagamento nonostante la difficoltà di arrivare alla cifra totale, quindi in una procedura di sfratto, un giudice sarebbe più propenso in una procedura di sfratto a concedere il termine di grazia, ovvero altri 60-90 giorni per integrare il pagamento e non essere sfrattato”.

 
 
Vedi i commenti (6) / Commento

6 Commenti:

Angelo
4 Maggio 2020, 12:34

Buongiorno, ma cosa succede se l'inquilino, studente universitario, durante l'emergenza ha lasciato l'appartamento senza il preavviso dei 3 mesi e senza quindi pagare l'affitto? Si possono pretendere i 3 mesi di canone e di spese? Si può attingere al deposito cauzionale? Grazie

Immobili
4 Maggio 2020, 13:12

Ho raggiunto un accordo con il mio inquilino per la riduzione del canone per il coronavirus, scambiato il documento via pec-pec, a 800 km di distanza come fare altrimenti? ho apposto la firma digitale della Camera di Commercio e inviato ancora via pec all'Agenzia delle Entrate. Tutti documenti validi a qualsiasi livello legale....ma non per l'ADE, la quale oltre il già inviato pretende per non pagare la cedolare sullo sconto praticato, di portare FISICAMENTE a mano l'originale, perdere una giornata di lavoro, etc,etc...
Bisogna che in emergenza ci diamo una regolata. Questa mattina un secondo inquilino mi chiede uno sconto, visti i precedenti, pur con tutta la buona volontà, glielo dovuto negare. Le nostre vite sono state stravolte ma la burocrazia ottusa dell'ADE sopravvive. Qualcuno intervenga su ADE, altrimenti chi ci rimette sono o gli inquilini o i locatari, entrambi incolpevoli.

Francesco
4 Maggio 2020, 13:31

Chiedo scusa se mi intrometto. Concordo con la Collega ed a precisazione di quanto detto, il termine di grazia, ex art. 55 L. n. 392/1978, è concesso solo per le locazioni ad uso abitativo; non già per le locazioni di immobili per uso non abitativo (commerciali ed altro).
Francesco ORLANDINO del Foro di Brindisi

Marcello Mura
7 Maggio 2020, 20:30

...quante belle parole....in pochi termini...odiosa

lanciano.guido
8 Maggio 2020, 16:08

Ricordo che la legge di conversione del DL n. 18, e cioè la L. n. 27/20, ha modificato la data di sospensione degli sfratti portandola al 1 Settembre 2020.
Inoltre l'art. 91 del DL n. 18 che prevede: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti." esclude che possa essere concesso lo sfratto per inadempimento da morosità, nel caso in cui il mancato pagamento dei canoni è stato causato direttamente ed esclusivamente dal rispetto delle misure di contenimento, mentre non esclude che possa essere emesso un decreto ingiuntivo per le somme non pagate.

mariarosaria
13 Maggio 2020, 3:02

Il termine di grazia non è previsto per le locazioni ad uso non abitativo

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità