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Assemblea di condominio telematica, le regole da seguire
GTRES

Via libera, con la legge di conversione n. 59/2020, alla possibilità di svolgere un'assemblea di condominio in via telematica. Ma come fare? E quali regole seguire?

Come sottolineato dal Sole 24 Ore, è compito degli amministratori verificare che ci sia facilità del collegamento per i condòmini; la possibilità di registrare ingressi, presenze e deleghe, ma anche adeguatezza del segnale ed abbandoni volontari. Tutto deve essere preciso, trasparente e ricostruibile. Le deleghe, per legge scritte, devono essere custodite e bisogna poter verificare se eventuali abbandoni siano volontari. Gli amministratori devono poi tutelare il dibattito e l'esito delle votazioni, nonché redigere e mostrare il verbale che presidente e segretario dovranno sottoscrivere.

Attenzione però. Nel caso di assemblea di condominio telematica, l'invio della convocazione deve essere effettuato come di consueto, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. Bisogna poi prestare molta attenzione alla convocazione, ossia all'effettiva apertura della piattaforma utilizzata per l'assemblea di condominio telematica in occasione della prima convocazione. Infatti, se la prima convocazione non dovesse essere effettiva, la seconda convocazione richiederebbe i quorum previsti dall'articolo 1136 del Codice civile per la assemblea in prima convocazione. 

Ci sono poi i nuovi moduli da considerare, ma anche la clausola che è possibile inserire nel regolamento condominiale e la nuova norma secondo la quale il consenso alla partecipazione all'assemblea di condominio telematica deve essere manifestato solo dalla maggioranza dei condomini.

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