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In tema di rettifica del classamento catastale si è recentemente pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche. Secondo quanto affermato, è pienamente legittima la verifica da parte degli uffici finanziari delle caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni tramite procedura Docfa e la conseguente possibile modifica delle risultanze censuarie mediante l’attribuzione della rendita catastale definitiva. In base a quanto precisato, anche senza sopralluogo è legittima la rettifica operata dall’amministrazione finanziaria, dal momento che è sufficiente l’esame della planimetria.

Quando può avvenire la verifica delle caratteristiche degli immobili

Con la pronuncia n. 4/3 del 5 gennaio 2023, come spiegato da Fisco Oggi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche ha chiarito che la verifica delle caratteristiche degli immobili da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la conseguente modifica delle risultanze censuarie mediante l’attribuzione di una diversa rendita catastale, può avvenire “anche oltre il termine di dodici mesi previsto dall’articolo 1, comma 3, del Dm n. 701/1994, essendo la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell’Ufficio soggetta ad un termine di natura ordinatoria e non perentoria”.

Nel chiarire che “è da considerarsi pienamente legittima la verifica, da parte degli uffici finanziari, delle caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni tramite procedura Docfa e la conseguente possibile modifica delle risultanze censuarie mediante l'attribuzione della rendita catastale definitiva”, i giudici tributari hanno esaminato quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 701/1994, secondo il quale “la rendita proposta dal titolare di diritti reali sull’immobile in sede di presentazione della documentazione tramite procedura Docfa rimane tale ‘fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva’, statuendo, in merito, che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell’ufficio non ha natura perentoria ma semplicemente ordinatoria”.

In quali casi è legittimo l’operato dell’amministrazione finanziaria

Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche è legittimo l’operato dell’amministrazione finanziaria “che, in base alle risultanze ricavabili dalla documentazione presentata dai contribuenti, ha rettificato il classamento proposto determinando una nuova rendita catastale definitiva ed attribuendo la categoria A/2 anziché l’originaria categoria A/3”. E questo perché l’amministrazione finanziaria non ha fatto altro che “attribuire all’immobile la categoria adeguata e plausibile rispetto alle caratteristiche costruttive e di rifinitura dell’immobile così come emergenti dalla documentazione presentata dai proprietari dell’immobile stesso”. Non solo. In base a quanto chiarito, inoltre, l’eventuale assenza di sopralluogo non compromette assolutamente la legittimità della rettifica di classamento operata dall’Ufficio dell’amministrazione finanziaria.
 

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