L'ordinanza 26185/23 chiarisce quando è illegittimo
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Quando è illegittimo il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale? La risposta l’ha offerta la Cassazione. Secondo quanto spiegato, se il singolo condomino non diventa autonomo, va contro la legge, questo perché non installando un proprio impianto termico continua in ogni caso a “usufruire del calore prodotto dai radiatori degli altri appartamenti, finendo per aggravare i costi di questi ultimi”. Ma attenziona, come specificato, “il singolo proprietario esclusivo può esercitare il proprio diritto potestativo a rinunciare all’uso dell’impianto comune soltanto se staccandosi dalla centrale termica condominiale non crea squilibri nell’erogazione del servizio”.

Come riportato da Italia Oggi, con l’ordinanza 26185/23, la Cassazione ha sottolineato che “è illegittimo il distacco dal riscaldamento centralizzato se il singolo condomino ‘separatista’ non diventa termoautonomo: quando l’interessato non provvede a installare un proprio impianto termico, infatti, continua a usufruire del calore prodotto dai radiatori degli altri appartamenti, finendo per aggravare i costi di questi ultimi. Il tutto mentre il singolo proprietario esclusivo può esercitare il proprio diritto potestativo a rinunciare all’uso dell’impianto comune soltanto se staccandosi dalla centrale termica condominiale non crea squilibri nell’erogazione del servizio”.

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Distacco dal riscaldamento centrale condominiale, i riferimenti normativi

In tema di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale, l’articolo 1, lettera l), del dpr 412/93 consente al condomino di installare un impianto termico a risparmio energetico, dopo essersi staccato dalla centrale comune; e l’articolo 1118 del Codice Civile, come modificato dalla legge 220/12, recita: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

In particolare, “spetta al singolo proprietario esclusivo dimostrare prima dell’operazione che il distacco delle sue diramazioni dalla centrale tecnica non arrecherà pregiudizi agli altri”. In che modo? Fornendo “un’informazione corredata da documentazione tecnica, a meno che non sia l’assemblea condominiale ad autorizzare la separazione sulla base di una propria, autonoma valutazione che esclude conseguenze negative”. Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’assemblea, il condomino dovrà comunque pagare le spese di conservazione della centrale termica.
 

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