Il 3 agosto 2026 segna una data importante per gli interventi di ristrutturazione della casa, soprattutto per quelli che riguardano l’involucro dell’edificio, ma anche gli impianti termici. È infatti entrato ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo n. 5/2026, che recepisce in Italia la Direttiva europea Red III (Ue 2023/2413). Si tratta di un provvedimento che introduce nuove regole per accelerare la transizione energetica, rafforzando gli obblighi di integrazione delle fonti di energia rinnovabile (Fer) negli edifici e ridefinendo gli obiettivi nazionali al 2030.
In particolare, per alcuni interventi edilizi diventa necessario verificare l’obbligo di integrare fonti energetiche rinnovabili, come impianti fotovoltaici, pompe di calore o sistemi ibridi capaci di ridurre il consumo di energia proveniente dalle fonti tradizionali. L'obiettivo è aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e rendere il patrimonio edilizio italiano più efficiente e sostenibile.
Quali sono gli obiettivi della Direttiva Red III
Secondo quanto previsto dalla Direttiva Red II, entro il 2030 l’Italia dovrà raggiungere:
- una quota del 39,4% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi;
- almeno il 40,1% di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro immediate vicinanze.
I nuovi obblighi per edifici e ristrutturazioni
Il Decreto Legislativo 5/2026 amplia l’ambito di applicazione degli obblighi Fer. Oltre che alle nuove costruzioni, gli obblighi vengono estesi alle ristrutturazioni di primo livello, alle ristrutturazioni di secondo livello e agli interventi di sostituzione o rifacimento degli impianti termici.
Le nuove soglie minime di copertura energetica sono 40% dei consumi da coprire con fonti rinnovabili nelle ristrutturazioni importanti di primo livello; 15% dei consumi per le ristrutturazioni di secondo livello e per il rinnovo degli impianti termici.
La conformità ai requisiti sulle fonti rinnovabili diventa condizione indispensabile per ottenere il titolo abilitativo. Il mancato rispetto delle percentuali previste può comportare il diniego dell'autorizzazione edilizia.
Per gli edifici nuovi è obbligatorio coprire con fonti rinnovabili:
- 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria (ACS);
- 60% del fabbisogno complessivo relativo a acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Per gli interventi di ristrutturazione di primo livello, la quota minima di copertura è pari al:
- 40% dei consumi per la produzione di acqua calda sanitaria;
- 40% dei consumi complessivi destinati ad acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, il decreto prevede una copertura pari al:
- 15% della somma dei consumi destinati alla climatizzazione invernale ed estiva, senza considerare la produzione di acqua calda sanitaria.
Qual è l’impatto sul mercato immobiliare e sui proprietari
Le nuove disposizioni comportano degli effetti sul settore delle costruzioni e della riqualificazione energetica.
In particolare, gli interventi non potranno più limitarsi al miglioramento dell’involucro edilizio, come il cappotto termico, ma dovranno prevedere anche l’integrazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e sistemi tecnologicamente avanzati. Questo comporterà investimenti iniziali più elevati, ma consentirà di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, ridurre i consumi e incrementare il valore del patrimonio immobiliare nel lungo periodo.
Le principali soluzioni previste comprendono:
- pompe di calore;
- sistemi ibridi factory-made e soluzioni Hybrid Ready;
- caldaie predisposte all’utilizzo di biometano e gas rinnovabili;
- impianti fotovoltaici;
- impianti solari termici.
Il nuovo quadro normativo sarà completato dai prossimi decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che definiranno i requisiti tecnici e le modalità applicative delle nuove disposizioni.
Le deroghe
Sono però previste delle deroghe agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Oltre ai casi di impossibilità tecnica, sarà possibile ottenere una deroga dimostrando la non convenienza economica dell’intervento. Tale valutazione dovrà essere effettuata dal progettista e riportata nella relazione tecnica.
Nei casi di deroga, per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni di primo livello sarà comunque necessario rispettare un requisito prestazionale: il valore di energia primaria non rinnovabile relativo a riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria dovrà risultare inferiore al limite previsto dalla normativa.
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