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Novità affitti e compravendite, arrivano gli aggiornamenti

Con le modifiche apportate dalla legge n.122/2010, è stato stabilito che gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno come oggetto la compravendita di un fabbricato esistente devono contenere per le unità immobiliari urbane, oltre all'identificazione catastale anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli interstatari, della conformità dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie

La dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità di un tecnico abilitato alla presentazione degli atti

Sono esclusi dalle novità: l'atto per la concessione dell'ipoteca, quelle porzioni immobiliari che necessitano di essere dichiarate per completare la conoscenza del patrimonio immobiliare, come aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione o di definizione, lastrici solari

L'esclusione vale anche per gli immobili non censibili, vale a dire privi di rendita come gli androni, scale, aree di passaggio, cortili e terrazze condominiali

Importanti le planimetrie, invece per tutti gli interventi che influiscono sul classamento e sulla rendita degli immobili, quali gli ampliamenti successivi alla redazione delle planimetrie catastali, o le modifiche interne che incidono sulla consistenza dell'immobile

Esclusi, invece, tutti gli interventi esterni al fabbricato se non incidono sul perimetro dell'unità immobiliare oggetto di trasferimento

Se ti ha interessato questa notizia leggi anche: variazioni catastali, come sanarle prima che sia troppo tardi

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5 Commenti:

11 Agosto 2010, 11:33

Esclusi, esclusi esclusi. Ma chi resta dentro queste nuove regole?

11 Agosto 2010, 13:07

Se la gente prima di scrivere leggesse:

Sono esclusi dalle novità:
1)l'atto per la concessione dell'ipoteca (e mi pare logico, la banca se concede il mutuo ha già fatto le sue verifiche).
2) quelle porzioni immobiliari che necessitano di essere dichiarate per completare la conoscenza del patrimonio immobiliare, come aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione o di definizione, lastrici solari (se sono in fase di costruzione non sono accatastate ed è logico non ci sia corrispondenza non essendo censiti in catasto)
3)l'esclusione vale anche per gli immobili non censibili, vale a dire privi di rendita come gli androni, scale, aree di passaggio, cortili e terrazze condominiali (e quì non ci piove se sono parti che non producono rendita è inutile comprenderli in quanto non cambierebbe nulla)
4)esclusi, invece, tutti gli interventi esterni al fabbricato se non incidono sul perimetro dell'unità immobiliare oggetto di trasferimento (non modificando la consistenza dell'immobile e non variando la rendita non ha senso ricomprenderli).

Non mi sembra proprio siano escluse chissà quali cose, alla fine dove serve si dichiara la corrispondenza, dove non avrebbe alcun effetto non è obbligatorio, allo stato interessa rilevare quelle variazioni che aumentano la rendita di un fabbricato e quindi la base imponibile per la tassazione.

11 Agosto 2010, 17:38

Ancora sto tipo
Senza sito internet, senza un numero di telefono fisso mi
Ricorda tanto un gran bel film di Totò...................................

11 Agosto 2010, 18:48

Ho da vendere un castello......
Non prendo in considerazione quei mediatori che
1) non dispongono di un telefono fisso
2) non hanno un sito internet

21 Agosto 2010, 20:36

Non dategli più retta a 'sto contadino
Di alto standing..............................
Ogni commento è superfluo
Già fa ridere di suo...

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