Commenti: 0

Con la circolare 13/E del 22 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla riammissione ai piani di rateazione. In particolare, è stato precisato che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

L’Agenzia delle Entrate ha dunque illustrato i termini e le modalità degli adempimenti necessari a consentire la riammissione al beneficio.

I contribuenti interessati alla riammissione

I contribuenti che possono essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza.

Devono, inoltre, aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive.

Ne rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Riammissione consentita per le sole imposte dirette

Due ulteriori condizioni definiscono la possibilità della riammissione.

La prima riguarda la decadenza, verificatasi “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015.

La seconda condizione richiede che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento dell’Irpef, Ires, Addizionali e Irap. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’Iva.

Come essere riammessi

Il contribuente può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016.

A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata.

L’acquisizione della quietanza è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento.

Ricalcolo delle rate

Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo

Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi.

Ripreso l’iter della rateazione il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account