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Ecobonus: quando inviare all’Enea la scheda descrittiva dell’intervento e cosa serve sapere
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E’ possibile accedere al sito gestito dall’Enea finanziaria2018.enea.it per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali e conclusi dopo il 31 dicembre 2017.

Nello specifico, il sito è dedicato all’invio telematico all’Enea della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, con la pubblicazione della legge di Bilancio 2018, sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.

Sul portale curato dei tecnici Enea acs.enea.it sono poi disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti, la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti.

Quel che è necessario sapere è che al momento della richiesta dello sconto fiscale l’edificio oggetto di riqualificazione energetica deve essere esistente, cioè accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e munito di impianto termico.

La scheda descrittiva dell’intervento deve essere inviata a Enea entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori - come da collaudo delle opere - esclusivamente mediante l’apposito sito web http://finanziaria2018.enea.it. La scheda va redatta e firmata da un tecnico abilitato - ingegnere, architetto, geometra o perito - iscritto all’albo professionale.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia conclusi nel 2018, l’Enea precisa che “in relazione alla novità introdotta dalla legge di Bilancio 2018 sulla trasmissione degli interventi di ristrutturazione edilizia (al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati), l’Enea è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare. Non appena ricevute le indicazioni necessarie, l’Agenzia predisporrà il sistema informativo per consentire agli utenti la trasmissione dei dati e ne darà la più ampia comunicazione possibile al pubblico. Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’Enea ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h”.

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