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No alle denunce anonime
Le denunce non possono essere anonime GTRES

La sentenza 510/19 della prima sezione del Tar Liguria ha stabilito che chi subisce in casa un sopralluogo della polizia municipale alla ricerca di un abuso edilizio ha diritto a sapere chi lo ha segnalato al Comune.

Questo perché in Italia “non esistono denunce segrete” e al privato deve essere consegnata una copia dell’esposto presentato contro di lui anche se la verifica ha avuto esito negativo. Il cittadino infatti è portatore di un interesse qualificato a conoscere il nome di chi lo accusa e il Comune ha 20 giorni di tempo per rendere accessibili i documenti. Non ha diritto alla riservatezza chi assume iniziative che comunque incidono sulla sfera giuridica di terzi. I giudici hanno sottolineato che il nostro ordinamento è ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità che impediscono di tenere nascosto il nome dell’autore di denunce, segnalazioni o esposti.

Una volta entrato nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, l’atto esce dal controllo dell’autore. Costituisce il presupposto dell’attività ispettiva e riguarda direttamente il soggetto inciso in qualità di denunciato, il quale ha diritto a conoscere per intero i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza.

Nel caso in cui la segnalazione anonima abbia esito positivo, chi è denunciato ai vigili urbani ha comunque diritto a vedere l’esposto anche quando rischia il processo per abuso edilizio. La comunicazione della polizia municipale alla procura della repubblica, infatti, non rientra fra le attività di polizia giudiziaria e il destinatario del controllo ha l’interesse qualificato a conoscere le carte da cui emergerebbe il reato. A stabilirlo la sentenza 11188/15, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lazio.

Il diritto alla trasparenza, inoltre, deve essere riconosciuto alle persone giuridiche oltre che a quelle fisiche. La sentenza 898/17, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana, ha stabilito cha la società additata in un esposto rivolto al Comune sulla sua attività ha diritto a conoscerne il contenuto anche se l’atto proviene da un privato. E’ infatti esclusa la tutela della riservatezza invocata dall’amministrazione quando il documento va comunque a incidere sulla sfera giuridica della compagine.

La sentenza 3454/19, pubblicata dalla sezione seconda bis del Tar Lazio, ha poi chiarito che è escluso che il Comune possa far finta di niente di fronte all’istanza di uno dei condomini che vuole siano puniti gli abusi edilizi compiuti da un altro. Questo per due motivi: da una parte è possibile ricorrere alla procedura del silenzio-adempimento dell’ente locale sui mancati controlli alle opere realizzate senza titolo dal vicino; dall’altra l’amministrazione deve comunque dar seguito alla domanda della parte privata anche quando la ritiene inammissibile.

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