Le fatture elettroniche sono tra i nuovi obblighi di chi detiene partita Iva. Vediamo insieme le istruzioni su come pagare l’imposta di bollo su tali fatture.
Imposta di bollo su fatture elettroniche 2019: sanzioni
Chi non abbia assolto al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche entro i termini previsti rischia di incorrere in una sanzione amministrativa pari da uno a cinque volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: “Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore”.
Per evitare le sanzioni regolarizzando le fatture occorre presentarle agli uffici dell’Amministrazione finanziaria entro 15 giorni dalla ricezione, pagando contestualmente l’imposta. Tale obbligo non sussiste per la regolarizzazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in quanto esse pervengono all’AdE già con l’emissione. L’imposta va saldata tramite F24 entro il quindicesimo giorno dalla ricezione.
imposta di bollo su fatture elettroniche 2019: calcolo
Relativamente agli importi da versare, questi vengono calcolati trimestralmente dall’AdE che predispone un apposito modello F24 precompilato relativo alle fatture regolarmente trasmesse (non su quelle scartate). In generale il bollo è dovuto quando la fattura rechi un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47, esattamente come per la fattura cartacea.
Il pagamento del bollo per atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno resta annuale e il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
imposta di bollo su fatture elettroniche 2019: pagamento trimestrale
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
imposta di bollo su fatture elettroniche 2019: i codici tributo
Per quanto riguarda i codici tributo per gli F24, eccoli di seguito:
- 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
- 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.
I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento.
Per quanto riguarda il modello F24 Enti pubblici, i codici si riportano allo stesso modo, facendo attenzione ad indicare nella sezione “dettaglio versamento”:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo;
- nel campo “riferimento A”, nessun valore;
- nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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