Se il condominio ha la disponibilità di beni pericolosi, anche senza esserne proprietario, deve eseguire i lavori per eliminare i rischi. Vediamo cosa ha detto di recente il Consiglio di Stato.
Con la sentenza 536/2020, il Consiglio di Stato ha stabilito che “il condominio ha l’obbligo di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo derivante da un bene di cui ha la disponibilità pur non essendone proprietario”.
Il caso in esame, come riportato dal Sole 24 Ore, riguardava un condominio che aveva impugnato l’ordinanza del Comune con la quale gli veniva ordinato di far eseguire i necessari accertamenti tecnici e i lavori per eliminare lo stato di pericolo causato dal distacco dell’intonaco dalla scala di collegamento tra le rampe di diversi edifici.
L’impugnazione era stata accolta dal Tar, affermando che “il Comune non aveva dimostrato la proprietà condominiale della scala di collegamento dissestata”. Ma il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune. Secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato, “in presenza di ordinanze urgenti, con riguardo all’individuazione del destinatario dell’ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la concreta disponibilità del bene in capo a tale soggetto”.
In caso di pericolo e con ordinanze urgenti, è sufficiente, dunque, avere la disponibilità del bene e non esserne proprietari. In base a quanto sottolineato dal Consiglio di Stato, in caso di “imminente pericolo per l’incolumità pubblica”, l’amministrazione comunale non era tenuta “a un’approfondita istruttoria in ordine alla proprietà della rampa, essendo sufficiente che ne fosse accertata la disponibilità e l’uso in capo al condominio. Lasciando impregiudicata, perché estranea alla funzione del provvedimento contingibile e urgente, la diversa e successiva questione dell’accollo economico dei costi dell’intervento in capo ai soggetti responsabili”.
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