Arrivano dalla Cassazione alcuni chiarimenti in materia di superbonus 110 e familiari conviventi. Il caso esaminato, in particolare, riguarda la ristrutturazione per il rispamio energetico avviata da un contribuente per la casa data in prestito dalla suocera.
Con l'ordinanza n. 5584, la Cassazione ha chiarito che è possibile beneficiare del superbonus 110 per cento e che non serve un contratto scritto di locazione o comodato, è sufficiente la parola. Non importa dunque che l'immobile sia della suocera, quel che conta è che i due siano conviventi.
La Cassazione ha ricordato che "la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese. A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'art. 5, c. 5, Tuir, coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall'essere un familiare, convivente con il possessore intestatario dell'immobile, non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell'apposito spazio del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare".
Per poter beneficiare del superbonus 110 "lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura", quindi alla data di inizio dei lavori "o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori".
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