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Un recente decreto approvato dal Consigli dei Ministri interviene con importantissime novità che riguardano le posizioni dei contribuenti con il Fisco. Il governo Meloni, infatti, ha approvato una proroga per la tregua fiscale 2023. Scopriamo come cambia il calendario delle scadenze e quali sono le ultimissime risposte e chiarimenti in materia di ravvedimento speciale, definizione agevolata e non solo dall’Agenzia delle Entrate per società e cittadani sugli strumenti a disposizioni per sanare i proprio debiti pendenti.

Proroga della tregua fiscale

Novità importantissime, contenute in un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del governo Meloni, riguardano la proroga per la tregua fiscale 2023. Nel dettaglio, parliamo dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, i cui termini per la definizione in acquiescenza vengono spostati, potendo ora essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Definizione agevolata

La proroga della tregua fiscale 2023 prevede anche l’estensione della conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, anziché al 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale.

Le ultimissime misure fanno sì che la definizione agevolata, prevista dalla legge di bilancio per i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si possa applicare anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Omessi pagamenti

Viene modificata anche la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare, per accedere alla regolarizzazione, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell'ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

Nuove scadenze

Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l'accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:

  • viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto "ravvedimento speciale";
  • sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

La proroga della tregua fiscale 2023 interviene anche per i termini della definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Irregolarità formali

L’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate in tema di tregua fiscale 2023 chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, il caso in cui l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) avvenga oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta.

Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

Ravvedimento speciale

Le ultimissime precisazione sulla tregua fiscale dell’Agenzia delle Entrate contengono chiarimenti anche sul nuovo ravvedimento operoso speciale, introdotto proprio dall’ultima legge di Bilancio. Si tratta di una misura che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Sono coperte da questa misura anche le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

Possono beneficiare del ravvedimento speciale, ma fino al ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo medesimo (la mera richiesta documentale non costituisce un impedimento), le violazioni rilevabili in sede di controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. Le comunicazioni di irregolarità conseguenti al controllo formale, in quanto tali, non possono accedere ad alcuna delle sanatorie previste dalla “tregua fiscale”.

Definizione agevolata

La tregua fiscale 2023 prevede anche la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza.

Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

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