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Il prezzo troppo basso e il mutuo superiore al valore dichiarato nella compravendita legittimano il ricorso alla doppia presunzione, in caso di accertamento. Secondo la Cassazione, il fatto noto accertato in via presuntiva può premettere un’ulteriore presunzione. A patto che ne venga valutata l’attendibilità, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto. Si tratta di una precisazione su quelle che sono le eccezioni al principio generale. 

Nel fornire la sua spiegazione, come precisato da Fisco Oggi che ha trattato il tema, la Cassazione ha richiamato il precedente indirizzo di legittimità (Cassazione civile, n. 23860/2020), in base al quale “non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un’ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l’attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l’accertamento del fatto ignoto”.

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Nella pronuncia del 2020 la Cassazione ha evidenziato che il problema “non è stabilire se sia giuridicamente ammissibile ricavare un fatto per presunzione da una precedente presunzione, ma, piuttosto, valutare l’attendibilità del risultato di questa sequenza logica. Occorre, cioè, che anche all’esito del secondo passaggio presuntivo sussistano gli elementi di gravità, precisione e concordanza che possono condurre a ritenere provato il fatto”.

Le eccezioni che legittimano la doppia presunzione

Con la recente sentenza n. 6870/2023, la Cassazione ha quindi precisato che possono esserci delle eccezioni che legittimano la doppia presunzione. In particolare, secondo quanto chiarito, in caso di accertamento, è corretto “il ricorso alla doppia presunzione motivata da un prezzo inverosimile e mutuo superiore al valore dichiarato nella compravendita”. Sottolineando che “il fatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire premessa di un’ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutarne l’attendibilità, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l’accertamento del fatto ignoto”.

Cosa sono le presunzioni nel diritto tributario?

Secondo l’articolo 2727 del Codice civile, “le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.

Quali sono le presunzioni semplici?

L’articolo 2729 del Codice civile dice: “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.
Con presunzioni semplici si intendono quelle lasciate dalla legge al libero apprezzamento del giudice.
 

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