Commenti: 0
Giustizia
GTRES

Tra i requisiti necessari per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa c’è l’appartenenza alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. Sono escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tra le abitazioni di lusso per le quali non è possibile ottenere il bonus fanno parte gli immobili di metratura superiore a 240 metri quadri, da cui escludere balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto. Ma a chi spetta dimostrare i requisiti per poter ottenere i benefici? Sul punto è intervenuta la Cassazione.

Con l’ordinanza n. 26880 del 20 settembre 2023, la Cassazione ha sottolineato che in tema di agevolazioni prima casa, “ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo a esprimere il carattere ‘lussuoso’ dell’immobile”.

Come sottolineato da Fisco Oggi, in base alla previgente disciplina dell’agevolazione prima casa “nel computo della superficie utile si deve tenere conto dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità sicché la superficie utile” non coincide “con ‘superficie abitabile’, dovendosi considerare ‘utile’ tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchina”.

Giustizia
GTRES

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il contribuente aveva escluso dal computo alcuni vani. Questi vani però erano stati esclusi “senza dimostrare che si trattasse effettivamente di cantine, ma basandosi sulla originaria planimetria, in contrasto con le regole sulla suddivisione dell’onere della prova, secondo cui ‘chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione’”.

La Cassazione ha evidenziato che, “a fronte delle risultanze emerse dal sopralluogo e dalla planimetria catastale dell’immobile, da cui non emergeva con certezza ed evidenza una superficie utile inferiore a 240 mq, le affermazioni della Commissione tributaria regionale – secondo cui, essendo l’immobile ancora in fase di ultimazione al momento del sopralluogo, ‘lo stato di fatto dell’immobile non offr(iva) alcun elemento per affermare che le soffitte e cantine (sarebbero state) destinate ad abitazione e non al loro proprio uso catastale’, con conseguente diminuzione della superficie utile da computare ai fini dell’agevolazione in questione – non risultano conformi ai principi sopra illustrati”.

La Ctr aveva onerato “l’Agenzia delle Entrate di provare il rispetto delle norme relative ai presupposti per la concessione della suddetta agevolazione”, quando invece avrebbe dovuto evidenziare che la parte contribuente non risultava avere effettivamente adempiuto “all’onere di provare la specifica ed effettiva destinazione dei suddetti locali, al fine di giustificare la richiesta riduzione d’imposta”, come stabilito dall’articolo 2697 del Codice civile.

Onere della prova, articolo 2697 del Codice civile

L’articolo 2697 del Codice civile, Onere della prova, recita:

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
 

Segui tutte le notizie del settore immobiliare rimanendo aggiornato tramite la nostra newsletter quotidiana e settimanale. Puoi anche restare aggiornato sul mercato immobiliare di lusso con il nostro bollettino mensile dedicato al tema.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account