È necessario dimostrare che sussistono tutti i presupposti per poter beneficiare della detrazione fiscale
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Giustizia
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Il bonus mobili può essere usufruito solo con la ristrutturazione edilizia? Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, si può beneficiare della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Del tema di recente si è occupata anche la giurisprudenza. Vediamo quanto chiarito.

Con l’ordinanza n. 29852 del 27 ottobre 2023, la Cassazione ha stabilito che il bonus mobili, di cui all’articolo 16, comma 2, del Dl n. 63/2013, spetta solo se il contribuente dimostra che gli arredi o gli elettrodomestici sono destinati all’immobile nel quale sono effettuati gli interventi di recupero edilizio, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, e che quindi sussistono tutti i presupposti per poter beneficiare della detrazione fiscale.

Il caso esaminato riguardava la notifica di un avviso di liquidazione “con il quale, in rettifica della dichiarazione per il 2013, veniva richiesto il pagamento di maggiori imposte oltre accessori, in relazione a detrazioni per spese di ristrutturazione e arredo”. La Ctp di Mantova prima e la Ctr della Lombardia poi hanno rigettato il ricorso presentato dal contribuente, che poi ha proposto ricorso per Cassazione. Ma anche i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e condannato la parte al pagamento delle spese di giudizio. 

I giudici di legittimità hanno affermato che “l’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non prevede uno specifico obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, mentre l’interlocuzione necessitata dall’attività di controllo può essere attivata mediante invito, anche telefonico, diretto al contribuente o al suo sostituto, al fine di ottenere i chiarimenti richiesti”. 

La Cassazione ha poi sostenuto che, “in tema di accertamento con adesione, la formulazione da parte dell’ufficio di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto alla pretesa impositiva non determina né la rinuncia alla stessa né il disconoscimento della consistenza probatoria degli atti istruttori esperiti, sicché, nell’ipotesi di mancata adesione da parte del contribuente, l’Amministrazione procede legittimamente a dar corso all’avviso già notificato, che non perde efficacia”.

In merito, il ricorrente aveva eccepito “l’errata interpretazione della norma di legge in tema di mediazione e poteri dell’ufficio, poiché nella proposta di mediazione l’ufficio stesso, a fini meramente deflattivi, aveva riconosciuto la detrazione (in percentuale inferiore a quella richiesta dal contribuente, limitatamente alle pretese per risparmio energetico) e detto beneficio doveva essere riconosciuto anche in sede contenziosa”.

Nello specifico, “la controparte deduceva l’errata interpretazione degli articoli 16, Dl n. 63/2013, e 16-bis, Tuir, per avere la sentenza impugnata omesso di valutare la circostanza che la spettanza della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio comportava automaticamente la riconoscibilità del diritto alla detrazione per il bonus mobili”.

Ma il motivo è stato ritenuto infondato dal momento che il ricorrente non aveva dimostrato “la sussistenza dei presupposti della detrazione ovvero che gli arredi fossero destinati all’immobile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione”.

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