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Un errore nella fattura emessa nei confronti di un condominio potrebbe avere ripercussioni pesanti per quanto riguarda la detrazione fiscale agevolabile per il superbonus tramite la procedura dello “sconto in fattura”. La risposta all’’interpello n. 146/2024 dell’Agenzia delle Entrate (pubblicata lo scorso 9 luglio) ha chiarito cosa accade nel caso in cui la correzione di una fattura (emessa entro il 31 dicembre 2023) venga trasmessa al Sistema di interscambio nel 2024. Scopriamo quello che c’è da sapere.

Nel dettaglio, il caso oggetto dell’interpello riguardava un condominio che ha ricevuto fatture emesse il 29 dicembre 2023 per interventi realizzati tramite superbonus con aliquota pari al 110%. Le fatture, però, presentavano uno sconto in fattura non rilevato correttamente poiché andava a ridurre unicamente l’imponibile della fattura anziché ridurne l’importo totale, omettendo pertanto di addebitare l’Iva in rivalsa.

Una volta emerso l’errore, sono state emesse nuove fatture per rettificare le quelle precedenti, datate anch’esse 29 dicembre 2023, le quali replicavano il contenuto delle precedenti, ma questa volta applicavano correttamente l’Iva in rivalsa. Tuttavia, le nuove fatture corrette sono state inviate inviate al Sistema di interscambio (SDI) con data 27 marzo 2024.

Il contribuente che ha sollecitato l’interpello ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse valida la retrodatazione dell’efficacia delle fatture al 29 dicembre 2023 per poter accedere all’agevolazione del Superbonus nella misura del 110%. Tuttavia, la risposta nega tale possibilità, sottolineando come l’importo che potrà essere oggetto di sconto in fattura, ammonta al 70% del prezzo pagato.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha spiegato che nonostante le nuove fatture siano datate 29 dicembre 2023, sono state trasmesse al Sistema di interscambio in data 27 marzo 2024, ben oltre i 12 giorni successivi che consentono di attribuire legittima rilevanza alla data di effettuazione dell’operazione. A contare, quindi, è la data di invio all’SDI.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha specificato che il condominio può accedere al beneficio previsto dal superbonus nella misura del 70%, in presenza dei requisiti richiesti dalle relative norme. A tal proposito, le Entrate hanno ricordato anche che dovranno essere rettificate l’asseverazione Enea a suo tempo depositata e la relativa comunicazione di cessione del credito.

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