Il bimbo che lancia oggetti dal balcone può esporre i genitori a responsabilità sia civili che penali, con possibili risarcimenti.
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Bambina e genitore sul balcone
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Nei contesti abitativi come ad esempio in condominio, non è raro che sorgano controversie dovute al comportamento dei minori. Si tratti di rumori o di momenti di gioco, la vitalità dei più piccoli può rappresentare un disturbo per i vicini. Ma cosa succede se un bimbo lancia oggetti dal balcone? Per quanto si tratti di un gesto fisiologico per il bambino - legato alla sperimentazione causa-effetto nei primi mesi di vita o, ancora, all’esplorazione dello spazio al di sotto dei 3 anni - questo comportamento può avere serie conseguenze. Può infatti configurare il reato di getto pericoloso di cose, ai sensi dell’articolo 674 del Codice Penale, con responsabilità sia civili che penali per i genitori per omessa vigilanza.

I problemi dovuti ai bambini nei contesti residenziali

Per chi vive in contesti urbani affollati - o, più semplicemente, in condominio - la presenza di minori in famiglia richiede un’attenzione sempre costante. È infatti necessario trovare un buon equilibrio tra le esigenze di gioco, sviluppo e crescita dei più piccoli e, ancora, il diritto alla quiete e alla sicurezza di chi vive nelle vicinanze.

Non a caso, le controversie tra condomini o tra vicini di casa hanno spesso per oggetto il comportamento dei bambini, si tratti di rumori eccessivi, danni alla proprietà altrui o altre situazioni critiche. Ad esempio, fra le problematiche più frequenti vi rientrano:

  • rumori eccessivi, dovuti al gioco o al pianto, specialmente nelle ore di riposo pomeridiano o notturno;
  • il danneggiamento delle proprietà altrui o, in condominio, delle parti comuni;
  • l’occupazione impropria di spazi esterni, ad esempio con giocattoli o altri strumenti, che possono inibire il transito di passanti o altri residenti;
  • le situazioni di potenziale pericolo, come il lancio di oggetti verso cortili, strade o proprietà altrui, che rischia di compromettere la sicurezza collettiva.

Se non gestiti con dialogo e misure preventive, questi inconvenienti possono sfociare sia in liti di vicinato che in controversie condominiali, che possono anche tramutarsi in procedimenti giudiziari nei casi più gravi.

È reato lanciare oggetti dal balcone?

Uno dei problemi più frequenti nella gestione di minori, soprattutto se in tenera o tenerissima età, è la propensione a lanciare oggetti da balconi e finestre. Si tratta di un comportamento del tutto fisiologico, caratteristico della sperimentazione causa-effetto dei più piccoli - tipica dei primi 9 mesi di vita - oppure all’esplorazione degli spazi esterni, fino ai tre anni.

Bambino alla finestra
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Per quanto il gesto sia del tutto naturale e comprensibile, può avere però gravi conseguenze, perché l’oggetto lanciato può:

  • danneggiare la proprietà altrui, come ad esempio balconi e finestre di chi vive ai piani inferiori o, ancora, automobili parcheggiate;
  • ferire passanti, condomini o vicini di casa, con rischi da non sottovalutare per la salute.

Ma lanciare oggetti rappresenta un reato? In linea generale, l’articolo 674 del Codice Penale punisce il getto pericoloso di cose, con l’arresto fino a un mese e un’ammenda fino a 206 euro. Il reato si integra quando vengono lanciate o versate cose atte a offendere, imbrattare o molestare altre persone in un luogo di pubblico transito, ad esempio un marciapiede limitrofo a un’abitazione, oppure un luogo privato di comune utilizzo, quale un cortile condominiale.

Affinché si configuri il reato, non è necessario che si registri un danno concreto: la sola azione di gettare oggetti, anche senza effetti sulle persone o le proprietà altrui, può essere sufficiente in relazione alla sua pericolosità. Nel caso di un bambino che lancia oggetti della finestra, tuttavia, molto dipende dalla natura dell’oggetto e dal contesto. In particolare, bisogna considerare se quanto lanciato:

  • rappresenti effettivamente un pericolo, come nel caso di giocattoli pesanti, vasi, bottiglie, liquidi dannosi o rifiuti;
  • rientri semplicemente nelle molestie non lesive, quali la caduta di briciole, acqua o piccoli giocattoli leggeri. 

La responsabilità non ricade però sui minori, che non possono rispondere direttamente del reato, bensì su chi li ha in custodia.

Chi è responsabile del comportamento dei bambini

Ai sensi dell’articolo 97 del Codice Penale, i minori non sono penalmente imputabili per i fatti commessi prima del compimento dei quattordici anni. Di conseguenza, in presenza di un reato come il getto di cose pericolose, la responsabilità ricade sugli adulti tenuti alla sorveglianza dei bambini, come ad esempio i genitori o altri parenti che li hanno in custodia.

Tuttavia, sul fronte della responsabilità, è necessario distinguere tra due situazioni distinte:

  • il difetto di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 2047 del Codice Civile, che si verifica quando il minore è considerato incapace di intendere e volere, tipicamente quando in tenera età. I genitori rispondono direttamente per i danni causati, a meno che provino di non aver potuto impedire il fatto per eventi fortuiti o cause di forza maggiore;
  • il difetto di educazione, ai sensi dell’articolo 2048 del Codice Civile, per i minori ritenuti in grado di intendere e volere. I genitori devono provare di aver impartito un’educazione adeguata al rispetto delle regole e di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la diligenza richiesta.

In ogni caso, la coabitazione rafforza gli obblighi di garanzia da parte dei genitori, i quali sono tenuti a fare il possibile per prevenire condotte potenzialmente dannose.

Cosa rischiano i genitori se il figlio lancia oggetti dal balcone

In caso un bambino abbia lanciato oggetti dal balcone, causando danni alle persone o alle cose, le conseguenze per i genitori possono essere sia civili che penali. Sul piano civilistico, sarà indispensabile procedere al risarcimento dell’ingiusto danno causato, quantificabile in danni materiali, biologici e morali. 

Giudice e risarcimento
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Sul piano penale, invece, molto dipende dalla natura dell’accaduto e dalle effettive responsabilità riconosciute ai genitori:

  • se il lancio dell’oggetto integra il reato previsto dall’articolo 674 del Codice Penale, i genitori possono essere contestati per omessa vigilanza, soprattutto se il comportamento è reiterato o consapevolmente tollerato;
  • se l’atto determina ferite o altre conseguenze di salute, può configurarsi anche il reato di lesioni colpose, ai sensi dell’articolo 590 del Codice Penale.

Semplificando, chi provvede all’accudimento del minore si espone:

  • all’obbligo di risarcimento integrale dei danni, quantificato dal giudice in sede di giudizio, a seguito di eventuali perizie e consulenze tecniche;
  • sanzioni amministrative o penali, ad esempio all’ammenda fino a 206 euro per il getto pericoloso;
  • ad azioni cautelari, come ordinanze di rimozione immediata degli oggetti dal balcone o altri provvedimenti decisi dal giudice minorile.

Cosa fare se il figlio dei vicini lancia oggetti dal balcone

Ma cosa fare se il figlio dei vicini lancia oggetti dal balcone, soprattutto se il comportamento è ripetuto del tempo? In caso si subiscano danni, il primo passo è documentare quanto avvenuto con fotografie, testimonianze, certificati medici o altro materiale utile, che potrebbe essere decisivo sia in sede civile che penale.

Dopodiché, è utile tentare la strada del dialogo. I genitori potrebbero non essere pienamente consapevoli del comportamento del figlio, pertanto è sicuramente indicato provare a parlarne educatamente, chiedendo interventi risolutivi. Se la carta dell’accordo amichevole non dovesse portare ai risultati sperati, si può pensare di procedere:

  • avvisando l’amministratore di condominio, se si vive in uno stabile condominiale, affinché richiami formalmente i responsabili o convochi l’assemblea per rafforzare il regolamento interno;
  • segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine, per la redazione di un verbale: il reato di getto pericoloso è infatti procedibile d’ufficio.

È infine possibile avviare un’azione civile, nonché costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale, per ottenere il risarcimento dei danni morali, materiali e biologici subiti.

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