L'immobile locato può essere alienato. Se l'immobile viene venduto con il contratto ancora in essere, l'acquirente subentrerà in tutto e per tutto, sostituendosi al vecchio proprietario nella situazione locativa. Se il contratto sottoscritto fosse stato disdettato alla prima scadenza con la motivazione della vendita, spetterà inoltre al conduttore il diritto di prelazione sull'acquisto. È possibile, anche se non privo di rischi, trovare un accordo con l'inquilino in caso di vendita dell'immobile, affinchè il medesimo venga reso libero al rogito, per evitare la svalutazione connessa alla cessione dell'immobile occupato.
E' importante che ti rivolga nella vendita ad un target di acquirenti che acquistano per "uso investimento" e non come propria abitazione. Ci sono potenziali acquirenti che cercano proprio immobili con inquilino per percepire un reddito: è a questi che devi rivolgerti (specificalo sempre bene per evitare perdite di tempo) per rispondere a Gianluca a.i.: non sono affatto d'accordo quando affermi: "spetterà inoltre al conduttore il diritto di prelazione sull'acquisto" Non è affatto vero! Se non è esplicitamente previsto nel contratto di locazione, (anzi di solito è proprio previsto il contrario...!) ma anche se fosse questa l'ipotesi...(molto improbabile e remota forse proprio perchè un inquilino non ha la somma sufficiente per acquistare...) che problema c'è? vendi all'inquilino!!!!!
L'art. 3 della legge 431 del 1998 al comma 1 lettera g, In merito alla disdetta motivata alla prima scadenza specifica che è possibile disdettare il contratto di locazione "Quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non Abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello Eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore E' riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le Modalita' di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392." Le clausole contrattuali contrarie alla legge devono essere considerate Inefficaci.
Come al solito, Gianluca a.i., non esaurisci l'argomento Intanto deve essere tutto vero e non simulato. E se non vendi realmente, devi dare una penale e reintegrare il conduttore. Quindi occhio !
4 Risposte:
L'immobile locato può essere alienato.
Se l'immobile viene venduto con il contratto ancora in essere, l'acquirente subentrerà in tutto e per tutto, sostituendosi al vecchio proprietario nella situazione locativa.
Se il contratto sottoscritto fosse stato disdettato alla prima scadenza con la motivazione della vendita, spetterà inoltre al conduttore il diritto di prelazione sull'acquisto.
È possibile, anche se non privo di rischi, trovare un accordo con l'inquilino in caso di vendita dell'immobile, affinchè il medesimo venga reso libero al rogito, per evitare la svalutazione connessa alla cessione dell'immobile occupato.
E' importante che ti rivolga nella vendita ad un target di acquirenti che acquistano per "uso investimento" e non come propria abitazione. Ci sono potenziali acquirenti che cercano proprio immobili con inquilino per percepire un reddito: è a questi che devi rivolgerti (specificalo sempre bene per evitare perdite di tempo) per rispondere a Gianluca a.i.: non sono affatto d'accordo quando affermi: "spetterà inoltre al conduttore il diritto di prelazione sull'acquisto" Non è affatto vero! Se non è esplicitamente previsto nel contratto di locazione, (anzi di solito è proprio previsto il contrario...!) ma anche se fosse questa l'ipotesi...(molto improbabile e remota forse proprio perchè un inquilino non ha la somma sufficiente per acquistare...) che problema c'è? vendi all'inquilino!!!!!
L'art. 3 della legge 431 del 1998 al comma 1 lettera g,
In merito alla disdetta motivata alla prima scadenza specifica che è possibile disdettare il contratto di locazione
"Quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non
Abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello
Eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore
E' riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le
Modalita' di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.
392."
Le clausole contrattuali contrarie alla legge devono essere considerate
Inefficaci.
Come al solito, Gianluca a.i., non esaurisci l'argomento
Intanto deve essere tutto vero e non simulato.
E se non vendi realmente, devi dare una penale e reintegrare il conduttore. Quindi occhio !
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