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È possibile usufruire delle detrazioni irpef sull'aquisto di immobili già ristrutturati?
GTRES

La legge di stabilità ha prorogato le detrazioni irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili a tutto il 2015. Ma è possibile usufruire del bonus anche sulle spese che il contribuente ha sostenuto per l'acquisto di immobili già ristrutturati?

L'articolo 16-bis, comma 3 del tuir, prevede la possibilità di operare una detrazione irpef sulle spese che il contribuente ha sostenuto in realzione all'acquisto o all'assegnazione di unità immobili residenziali facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di recupero, restauro o risanamento conservativo. Ad eseguire gli interventi devono essere impese di costruzione o ristrutturazione o cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano alla successiva vendita di un immobile entro uno specifico termine

Limiti temporali
La legge 147/2013 prevede che per usufruire del bonus su lavori eseguiti nell'anno in corso l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, e la sottoscrizione del rogito notarile per l'alienazione o assegnazione dell'unità immobiliare, facente parte parte dello stabile ristrutturato, deve avvenire entro il 30 giugno 2015

Con la proroga della legge di stabilità, è possibile usufruire della detrazione irpef del 50% anche per le spese sostenute l'anno prossimo

Importo detrazioni
Per definire l'importo delle detrazioni, l'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare dovrà comunque calcolare la detrazione non sulla base del valore degli interventi eseguiti, ma su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazioen dell'immobile

Il contribuente può usufruire della detrazione anche per gli eventuali acconti versati a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita (o assegnazione dell'immobile) e che ne sia effettuata registrazione presso l'ufficio dell'agenzie delle entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso dal rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi nel periodo d'imposta in cui vengono vesati o quando è stato stipulato il rogito

Detrazione per unità residenziali
Con la circolare 24/e/2004 l'agenzia delle entrate ha stabilito che l'agevolazione è vincolata all'acquisto di un immobile residenziale, ma non nel caso i cui venga acquista un'unità immobiliare che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione

Nel caso con un atto unico vegna acquistato un immobile con la relativa pertinenza, il limite sarà calcolato sul costo complessivo. Nel caso invece dell'acquisto di due immobili, il limite di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile

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