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Ecobonus e sismabonus 2018, i codici tributo per la compensazione del credito ceduto
GTRES

Con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per l’uso in compensazione con modello F24 del credito ceduto e le relative istruzioni per la compilazione.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate va a completare il quadro delle regole necessarie per utilizzare il credito ceduto in relazione agli interventi effettuati nelle parti comuni di condomini. Così come previsto per i beneficiari della detrazione, il credito ceduto potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 in 5 quote (sismabonus) e in 10 quote (ecobonus).

I crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e per l’adozione di misure antisismiche effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione con modello F24. Anche il credito del sismabonus e dell’ecobonus sarà ripartito in rispettivamente 5 e 10 rate, secondo le regole disposte con provvedimento del 28 agosto 2017.

Nel modello F24 da inviare in modalità telematica per l’utilizzo in compensazione del credito ceduto bisognerà indicare i seguenti codici tributo:

  • 6890 (ecobonus);

  • 6891 (sismabonus).

Per la compensazione del credito d’imposta ceduto, i codici tributo 6890 per l’ecobonus e 6891 per il sismabonus dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Sarà possibile usare in compensazione i crediti ceduti risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dagli amministratori di condominio o dai condomini incaricati per i quali risulti accettata la cessione del credito da parte del cessionario.

In merito alle istruzioni per la compilazione del modello F24, l’Agenzia delle Entrate spiega che nel campo anno di riferimento bisognerà indicare l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”.

Per quanto riguarda, invece, la quota del credito che non è stata utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità, è ammesso l’utilizzo negli anni successivi e nel modello F24 bisognerà indicare come anno di riferimento quello originario in cui ne è ammesso l’utilizzo.

Ristrutturazioni, da settembre obbligatoria la comunicazione all’Enea

Come previsto dalla legge di Bilancio 2018, la comunicazione all’Enea sui lavori ordinari di ristrutturazione, pensata per misurare l’impatto energetico degli interventi effettuati in casa, è pronta a prendere il via. Si parla di settembre. A quanto pare, partirà dunque tra un paio di mesi l’obbligo di invio, per tutti gli interventi di recupero edilizio, di dati simile a quello che oggi viene fatto per l’ecobonus, con l’obiettivo di monitorare in modo più dettagliato gli effetti delle opere realizzate.

Come sottolineato da un articolo del Sole 24 Ore, dall’Enea spiegano che l’infrastruttura necessaria a sostenere il nuovo adempimento è quasi pronta: il portale che servirà a inviare le comunicazioni è, infatti, praticamente ultimato e in fase di prova. La sperimentazione sarà completata tra gli ultimi giorni di luglio e agosto perché “il sito dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali del 50% sarà online a settembre”.

Si tratta di un adempimento in vigore dal primo gennaio 2018. Ma finora è stato impossibile inviare le comunicazioni perché mancavano le istruzioni operative. Dall’Enea fanno sapere che “per gli interventi già ultimati il termine dei 90 giorni decorrerà dalla data di messa online”.

 

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