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Un inquilino che voglia formalizzare una contestazione delle spese condominiali, per individuare quale sia il giudice competente, deve fare riferimento all'ammontare della quota di oneri imputata al condomino impugnante e non all'importo complessivo della delibera assembleare contestata.

Lo ha stabilito una recente ordinanza della Cassazione (n. 21227 dello scorso 28 agosto 2018) che, nel dettaglio, si riferiva al caso di una condomina che aveva impugnato di alcune spese deliberate dall'assemblea del supercondominio. La comproprietaria aveva citato l'amministratore dinanzi al tribunale competente per territorio, considerato che l'ammontare della spesa degli interventi contestati rientrava nella relativa competenza per valore.

Ma il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace territorialmente competente, fissando un termine di tre mesi per la riassunzione della causa. Perché secondo il giudice «la contestazione della debenza degli importi deliberati (...) e l'importo che l'attore ritiene indebitamente a proprio carico (...) era inferiore a euro 5.000,00», con conseguente competenza per valore del giudice di pace.

La condomina si era quindi appellata alla Suprema Corte, evidenziando come la controversia in questione non attenesse alla contestazione degli importi dovuti dalla stessa in forza del riparto delle spese condominiali, ma alla legittimità delle delibere assunte in sede assembleare, di importo complessivo ampiamente superiore a quello individuato dall'art. 7 c.p.c. come limite della competenza per valore del giudice di pace.

Per la Cassazione l'ordinanza impugnata era conformata al principio secondo il quale per determinare la competenza per valore nell'impugnazione delle delibere condominiali si deve fare riferimento solo all'entità della spesa specificamente contestata, anche nel caso in cui il condomino abbia chiesto l'annullamento della deliberazione.

È molto importante individuare accuratamente il giudice cui rivolgere la domanda di annullamento della delibera condominiale che abbia approvato la spesa contestata. Per le controversie di valore non superiore a 5mila euro è competente il giudice di pace, mentre occorre rivolgersi al tribunale quando il valore della lite sia superiore.

In ogni caso, però, resta il dubbio circa la strada da intraprendere. Almeno fino a quando non interverranno le sezioni unite della Corte di Cassazione.

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