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I chiarimenti delle Entrate nella risposta all’interpello n. 298
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 298 GTRES

Con la risposta all’interpello n. 298 del 22 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla cessione del credito relativo allecobonus da parte degli incapienti.

Secondo quanto evidenziato, un contribuente che rientra nella no-tax area, in condizioni di incapienza, proprietario di un’unità abitativa oggetto di riqualificazione energetica, può cedere il credito, corrispondente alle spese sostenute per i lavori, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’articolo 1, comma 3, lett. a), n. 5), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), prevede che i soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica e che ricadono nella c.d. “no-tax area”, in quanto nell’anno precedente si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR (vale a dire i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR), possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione delle spese sostenute in favore dei fornitori o di altri soggetti privati.

Pertanto, la cessione del credito è consentita purché le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione.

Con riferimento ai soggetti cessionari si fa presente che la norma fa generico riferimento ai “soggetti privati” diversi dai fornitori non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nel caso di specie, si ritiene che trovandosi l’Istante (cedente), nel presupposto della veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, in situazione di incapienza nell’anno che precede quello di sostenimento delle spese de qua, possa ricorrere alla cessione del credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.

Le modalità di tale cessione sono libere (cfr. risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018), mentre gli adempimenti di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione sono espressamente previsti dal punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019, prot. 100372.

Si evidenzia, inoltre, che il cessionario, secondo le indicazioni del punto 5 del citato Provvedimento, può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Infine, corre l’obbligo precisare che resta, comunque, in capo all’Istante la verifica dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione; egli è tenuto, quindi, a rispettare tutte le formalità richieste per il riconoscimento della stessa.

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