Riflettori puntati sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e divorzio. A intervenire è ora la Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 18/2/19.
Secondo quanto affermato, se la casa coniugale, acquistata in comunione dei beni con i benefici fiscali, è stata assegnata in esclusiva alla ex moglie, il marito può comprare un’altra abitazione e avvalersi nuovamente degli sconti tributari. Questo perché il primo immobile è inidoneo a soddisfare le esigenze abitative del marito.
I giudici hanno evidenziato come il divorzio e l’assegnazione della casa coniugale a uno solo dei due ex partner non consentono di destinare l’immobile ad abitazione di uno dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.
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