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abusi edilizi
il vecchio proprietario è responsabile degli abusi edilizi GTRES

Se si commette un abuso edilizio, vendere l’immobile non scioglie dalla responsabilità. Lo dice il Consiglio di Stato con la sentenza 4251/2019.

Nel caso analizzato dal Consiglio di Stato, su un immobile era stato realizzato un intervento di ristrutturazione che modificava la destinazione d’uso da commerciale a residenziale, ma, secondo quanto rilevato due anni dopo dalla Polizia Municipale, le condizioni igienico sanitarie dell’edificio non lo rendevano idoneo all’abitabilità. L’immobile tuttavia era stato venduto a terzi poco dopo la conclusione dei lavori.

A seguito della rilevazione del Comune, l’Asl aveva ordinato lo sgombero dell’immobile; i provvedimenti emanati per il ripristino della situazione preesistente gravavano però sul precedente proprietario. Il quale aveva fatto ricorso sostenendo di non doverli sostenere.

I giudici hanno però spiegato che, essendo l’ordine di natura “ripristinatoria”, prescinde dai requisiti soggettivi del trasgressore e ne deve rispondere il responsabile dell’abuso. A farsi carico dei lavori sarà quindi il vecchio proprietario, esecutore delle modifiche illegittime, anche se nel frattempo ha venduto l’immobile.
 

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