I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 470
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I chiarimenti delle Entarte sull'aliquota ridotta della cedolare secca e sullo stato di emergenza
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entarte sull'aliquota ridotta della cedolare secca e sullo stato di emergenza GTRES

Con la risposta n. 470, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare in alcuni Comuni l’aliquota ridotta della cedolare secca. Vediamo quanto spiegato.

Secondo la contribuente che ha presentato l’interpello, “ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, n.47, ha diritto alla riduzione dell’aliquota della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti di locazione relativi agli immobili di sua proprietà, in quanto siti in un comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti alla entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto”.

Nel ricordare quanto previsto dalle norme, con la risposta n. 470, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “l’articolo 9 del decreto legge 24 marzo 2014 n. 47, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, prevede, al comma 1, che per gli anni dal 2014 al 2019, l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento. Il successivo comma 2-bis stabilisce che ‘la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225’”.

Il riferimento è alle “calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

Chiarendo quando avviene la delibera dello stato di emergenza e in cosa consiste la delibera, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma agevolativa può essere applicata se vengono specificatamente indicati i Comuni per i quali è stato deliberato, “negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza”.

I commissari delegati devono dunque indicare non solo i criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, ma devono anche individuare i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi. L’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che “la determinazione 8 luglio 2013 n. 573 del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione civile (in qualità di commissario delegato) individua, tra l’altro, anche il comune ove sono siti gli immobili in esame tra quelli colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo aprile 2013”. Di conseguenza, ha affermato che “si ritiene che possa essere applicata la cd. cedolare secca nella misura del 10% alle locazioni relative ad immobili ivi ubicati”.

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