Nel caso di locazioni abitative, brevi e di lunga durata
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Cedolare secca, come funziona a seconda del contratto di affitto
Cedolare secca, come funziona GTRES

La cedolare secca è il regime di tassazione agevolato sugli affitti che sostituisce la tradizionale imposizione fiscale Irpef. Vediamo come funziona nel caso di locazioni abitative, sia di lunga durata che locazioni brevi, e affitti commerciali.

In primis vediamo come funziona la cedolare secca. Secondo quanto stabilito dal 2º comma dell'art. 3 del dlgs 23/2011, la cedolare secca sostituisce non solo l'IRPEF e le relative addizionali (regionale e comunale), ma anche:

  • Imposta di bollo sul contratto di locazione
  • Imposta di registro per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per il quale si applica l'opzione.
  • Imposta di registro e imposta di bollo sulle proroghe del contratto di locazione.

L'opzione per la cedolare secca può essere espressa al momento della registrazione del contratto mediante la presentazione del modello RLI o in momenti successivi alla registrazione. Con il dl n 193/2016 è stato disposto che la mancata proroga esplicita della cedolare secca, al momento del termine del contratto di locazione, non implica una decadenza immediata della cedolare secca a condizione che il contribuente: abbia adottato un comportamento coerente con la cedolare secca; dichiari i redditi nel quadro "RB" del modello Unico o nel 730 con i criteri della cedolare secca; versi le imposte dovute sui canoni di locazione applicando le aliquote del 10% ovvero del 21% stabilite per la cedolare secca.

La mancata comunicazione della proroga comporta pero' delle multe: 50 euro nel caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza dell'adesione e 100 euro per ritardi superiori a 30 giorni.

Cedolare secca su locazioni abitative

Per quanto riguarda la cedolare secca sulle locazioni abitative, nel caso in cui si tratti di affitti superiori a trenta giorni, abbiamo due diverse aliquote

  • aliquota 21% per i contratti di locazione a canone "libero" 
  • aliquota 10% per i contratti di locazione a canone concordato. Nonostante i timori iniziali di un aumento al 12,5%, l'ultima versione della legge di bilancio ha confermato l'aliquota del 10%.

Cedolare secca per gli affitti brevi

Il decreto legge n 50/2017 ha introdotto la cedolare secca al 21% per i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche o da intermediari (portali online e agenzie immobiliari). La nuova normativa si applica anche ai contratti di sublocazione e a quelli stipulati dal comodatario che concede a terzi la disponibilità dell'immobile a titolo oneroso.

E' compito dell'intermediario versare una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni versati. Se la provvigione non è compresa nel corrispettivo della locazione, ma viene addebbitata direttamente dall'intermediario al conduttore o al locatore non è soggetta a ritenuta.

Un altro degli adempimenti in essere è anche l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dal 1º giugno 2017 da parte degli intermediari e delle società di intermediazione.

Cedolare secca per i negozi nel 2019, senza rinnovo

Con la legge di Bilancio 2019 è stata estesa la cedolare secca anche l'affitto di immobili commerciali e capannoni. Si applicava un'aliquota del 21% sempre e quando si rispettino determinate condizioni:

  • I contratti di locazione devono essere stipulati nel corso del 2019;
  • La cedolare secca per gli immobili commerciali potrà essere applicata per l'intera durata del contratto;
  • Il nuovo regime fiscale interessa le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente;
  • La cedolare secca per i negozi può applicarsi agli immobili di superficie massima di 600m2 (escluse le pertinenze)

Ma la cedolare secca, nonostante le critiche di molte associazioni del settore, non è stata rinnovata.

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1 Commenti:

Cia Mediazioni Immobiliari di Enrico Tintori
21 Agosto 2020, 9:01

L’articolo 3 bis del Decreto Crescita, convertito in legge il 27 giugno 2019, ha abrogato le sanzione (50 o 100 euro) prevista per chi non rispetta l’obbligo comunicativo: al momento, fermo restando il comportamento concludente del contribuente, non è prevista alcuna sanzione per l'omessa comunicazione della proroga del regime "cedolare secca".

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