Cosa ha spiegato l'Agenzia delle Entrate
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Cosa dice la risposta n. 515 delle Entrate
Cosa dice la risposta n. 515 dell’Agenzia delle Entrate GTRES

L’articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto crescita, ha previsto degli incentivi per la valorizzazione edilizia. Vediamo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019:

“Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi  in più  unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento del  volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del comma 1, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall’articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine, all’articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea:

1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,» sono inserite le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;

2) dopo le parole: «nei confronti» è inserita la seguente: «anche»; b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facoltà esercitabili dai contraenti»”.

Con la risposta n. 515, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le disposizioni previste dall’articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019 sono valide al sussistere di specifiche condizioni:

  • l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese (individuali o società) che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

  • l’acquisto deve avere come oggetto un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso;

  • il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero; deve provvedere ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001 (sia in caso di ricostruzione che di ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB, A o B); deve provvedere all’alienazione del fabbricato per almeno il 75 per cento del volume.

Nel caso in cui tali condizioni non siano rispettate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l’applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte.

L’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che “considerato che la norma intende agevolare i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, si rammenta che nella definizione di imprese costruttrici, rientrano, tra l’altro, le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci (cfr. circolare n. 18/E del 29 maggio 2013)”.

Per quanto riguarda le agevolazioni relative al sismabonus, nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “nell’ipotesi di cooperativa a proprietà ‘indivisa’, la detrazione spetta alla società cooperativa, mentre nell’ipotesi di cooperativa a proprietà ‘divisa’ i soci, in quanto assegnatari dell’immobile, hanno diritto alla detrazione per le spese da loro sostenute in qualità di possesso”.

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