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Chiarimenti del Fisco
I chiarimenti del Fisco GTRES

La detrazione delle spese di ristrutturazione in caso di familiare convivente è possibile, ma a determinate condizioni. A chiarirlo il Fisco rispondendo a due diversi quesiti avanzati dai contribuenti. In particolare, lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori e sussistere nel momento in cui si effettuano le spese ammesse in detrazione.

Rispondendo a un quesito posto da un contribuente, Fisco Oggi ha chiarito che “in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono essere usufruite anche dai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture”. E ha aggiunto che “la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile che si ristruttura”.

Via libera, dunque, alla detrazione delle spese di ristrutturazione in caso di familiare convivente a patto che quest’ultimo sostenga le spese e sia intestatario di bonifici e fatture.

Fisco Oggi ha chiarito anche cosa accade per quanto riguarda il bonus mobili ed elettrodomestici. In questo caso, come specificato, “la detrazione spetta unicamente al contribuente che ha effettuato determinate tipologie di interventi edilizi e usufruisce della relativa detrazione”. 

È stato poi sottolineato che “per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione” deve precedere “quella in cui si acquistano i beni e che l’agevolazione spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Detrazione delle spese di ristrutturazione, a chi spettano

Rispondendo poi ha un altro quesito, Fisco Oggi ha precisato che le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio spettano anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto degli interventi. In particolare, come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/2023, lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura (o alla data di inizio dei lavori) e sussistere nel momento in cui si effettuano le spese ammesse in detrazione.

Sempre nella circolare n. 17/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disponibilità dell’immobile e lo status di convivenza, richiesti nel momento di sostenimento delle spese che danno diritto al familiare convivente di godere del beneficio fiscale, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Il Fisco ha infine ricordato che l’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione, ferme restando le altre condizioni.

Ma nel complesso, a chi spettano le detrazioni delle spese di ristrutturazione? Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
  • i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • il convivente di fatto
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il promissario acquirente.
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