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Demolizione e ricostruzione edificio, quando è ristrutturazione e quando è abuso edilizio
GTRES

Con la sentenza 23010/2020, la Cassazione ha posto l'attenzione al caso in cui si proceda alla demolizione e ricostruzione di un edificio. In tale situazione bisogna capire se si tratta di ristrutturazione o di abuso edilizio.

Nello specifico, la Cassazione ha esaminato il caso di un proprietario di un suolo agricolo. Su tale suolo si trovavano quattro edifici, che il proprietario aveva demolito, ricostruendone su un'area di sedime diversa uno solo con una volumetria pari alla somma di quelli demoliti. Tali fatti avevano portato a un contenzioso con i proprietari vicini e il responsabile era stato condannato al pagamento di una multa e alla pena dell'arresto. Di conseguenza, aveva presentato ricorso.

Come evidenziato da Edil portale, secondo la Cassazione, la demolizione di diversi corpi di fabbrica distanti tra loro e l'edificazione, al loro posto, di un unico immobile mediante accorpamento delle volumetrie espresse da quelli precedenti rappresenta una "lottizzazione abusiva di terreni agricoli a scopo edificatorio". In tal caso, non si può parlare di ristrutturazione edilizia pesante. In quanto, secondo l'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), "il presupposto della ristrutturazione edilizia è la conservazione dell'immobile preesistente, del quale deve essere garantito il recupero". 

Nel caso in cui, invece, come avvenuto in tale situazione, si procede con una "pura e semplice" demolizione di più edifici e con la ricostruzione di uno solo di essi, l'intervento deve essere classificato come nuova costruzione e quindi è necessario il permesso di costruire. La Cassazione ha quindi stabilito che non è possibile demolire degli immobili e costruire un nuovo edificio, di volumetria pari alla somma di quelli abbattuti, senza permesso di costruire.

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